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Ordinanza — n. 30608/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming social security contributions were wrongly withheld from a former liquidator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30608/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Lucentini's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision rejecting his claim for unjust enrichment regarding social security withholdings. Lucentini argued that as the former judicial liquidator who had not paid employee salaries, he was the sole obligor under civil code provisions, while INPS acted in bad faith by threatening penalties. The court rejected this, ruling that the appeal was inadmissible due to exceeding the six-month statutory deadline and that the underlying cause was inherently social security in nature.

Regesto Legislator

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Art. 2115 c.c.; Art. 2033 c.c.; Art. 327 c.p.c.: The appeal for unjust enrichment regarding social security contributions is inadmissible if filed beyond the six-month statutory period, and the court must determine the specific nature of the cause to apply the correct procedural rules.

Parole chiave

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unjust enrichment claim social security contributions judicial liquidator liability statutory time limit inadmissible appeal bad faith defense civil code provisions obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2115 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 327 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3236-2017 proposto da: LUCENTINI GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PARRINELLO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante Oggetto Ripetizione indebito R.G.N.3236/2017 Cron. Rep. Ud.12/10/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 539/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2016 R.G.N. 1158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione d’indebito svolta da Lucentini Giovanni Francesco, già liquidatore giudiziale della Efebo Car s.r.l., e avente ad oggetto le trattenute previdenziali e assistenziali pagate all’Inps sulle retribuzioni dei lavoratori. Riteneva la Corte che il liquidatore fosse l’unico soggetto obbligato, essendo cessato dalla carica l’amministratore della società. Avverso la sentenza ricorre Lucentini Giovanni Francesco per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Lucentini Giovanni Francesco deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2115 c.c. Sostiene che unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, ovvero colui che paga le retribuzioni. Di contro, egli non aveva pagato alcuna retribuzione ai dipendenti, essendo entrato in carica il 15.9.08 e avendo proceduto al loro licenziamento in data 18.9.08.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2033 c.c. L’Inps, pur sapendo che il liquidatore non era il soggetto obbligato al pagamento, aveva intimato il pagamento prospettando possibili conseguenze penali in caso contrario, sicché l’ente non poteva essere considerato in buona fede. In ricorso è inammissibile per superamento del termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c. La sentenza fu pubblicata il 16.6.16 e il ricorso fu portato alla notifica il 12.1.17. Né il termine era soggetto a sospensione feriale, vertendosi in materia di causa previdenziale.

La domanda attorea, formalmente qualificata dal ricorrente come di ripetizione d’indebito ex art.2033 c.c., involge in realtà un accertamento negativo sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. Essendo perciò destinata a far stato sul rapporto previdenziale, la causa ha natura previdenziale, dovendosi aggiungere che il pagamento indebito di contributi ha una sua disciplina pre