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Ordinanza — n. 30565/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30565/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di Mario Raiola, dipendente ex Inpdap (ora INPS), diretta all’accertamento dell’infondatezza dell a pretesa dell’Istituto di ripetere le somme corrisposte a titolo di compensi professionali per le perizie svolte in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari, con ogni conseguente statuizione condannatoria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30565/2023 — snciv · Corte di Cassazione: dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie titolo esecutivo per i crediti non contestati esame nel merito esame di cassazione compensazione nel fallimento contenzioso contrattuale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8181-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro RAIOLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3754/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2019 R.G.N. 3427/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.8181/2020 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda di Mario Raiola, dipendente ex Inpdap (ora INPS), diretta all’accertamento dell’infondatezza dell a pretesa dell’Istituto di ripetere le somme corrisposte a titolo di compensi professionali per le perizie svolte in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari, con ogni conseguente statuizione condannatoria;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese il lavoratore. Considerato che:

1. rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);

2. ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);

3. dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del co