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Ordinanza — n. 30561/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30561/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4424-2017 proposto da: DELTAFINA S.R.L., (già DELTAFINA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante Oggetto Ripetizione indebito R.G.N. 4424/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro DELTAFINA S.R.L., (già DELTAFINA S.P.A.); - ricorrente principale – controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 65/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30561/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la decadenza era maturata. Avverso la sentenza Deltafina s.r.l. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Inps resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, cui resiste Deltafina s.r.l. con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Deltafina s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 d.P.R. n.818/57 in relazione agli artt.2966, 2969 c.c., 416, 422 c.p.c., poiché la decadenza nel caso di specie non era sottratta alla disponibilità delle parti e dunque non poteva essere rilevata d’ufficio.

Parole chiave

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indennità giornaliera differita rendita di invalidità retroattiva arretrati di contributi istanza tardiva di restituzione dei termini durata di contribuzione dilazione di pagamento
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4424-2017 proposto da: DELTAFINA S.R.L., (già DELTAFINA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante Oggetto Ripetizione indebito R.G.N. 4424/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro DELTAFINA S.R.L., (già DELTAFINA S.P.A.); - ricorrente principale – controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/08/2016 R.G.N. 65/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di ripetizione di indebito svolta da Deltafina s.r.l. (già Deltafina s.p.a.) avverso l’Inps e avente ad oggetto contributi pagati in misura superiore per il periodo 1.1.87 –30.11.91 stante il sopravvenuto provvedimento Inps di variazione dell’inquadramento dell’impresa, da industria ad agricoltura. Riteneva la Corte che la domanda di ripetizione d’indebito fosse soggetta alla decadenza quinquennale dell’art.8 d.P.R. n.818/57, rilevabile d’ufficio, con conseguente ininfluenza della mancata tempestiva eccezione da parte dell’Inps.

Nel caso di specie, la decadenza era maturata. Avverso la sentenza Deltafina s.r.l. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Inps resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, cui resiste Deltafina s.r.l. con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Deltafina s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 d.P.R. n.818/57 in relazione agli artt.2966, 2969 c.c., 416, 422 c.p.c., poiché la decadenza nel caso di specie non era sottratta alla disponibilità delle parti e dunque non poteva essere rilevata d’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, Deltafina s.r.l.deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 d.P.R. n.818/57, in relazione all’art.2033 c.c., per avere la Corte ritenuto che la decadenza quinquennale valesse anche per l’azione di ripetizione d’indebito.L’Inps propone ricorso incidentale condizionato per sentir dichiarare la prescrizione del diritto, già eccepita nei precedenti gradi e rimasta assorbita. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. La sentenza impugnata ha correttamene applicato, richiamandolo espressamente, un precedente di questa Corte (Cass.12582/13) reso in un caso analogo al presente: si trattava anche in quella vicenda di un’azione di ripetizione d’indebito avente ad oggetto contributi pagati in eccesso a seguito di provvedimento Inps di variazione di inquadramento dell’impresa.

Questa Corte ha allora concluso rigettando il ricorso e confermando la pronuncia di merito che aveva escluso il diritto di ripetizione, in quanto era de corsi oltre 5 anni dal pagamento dei contributi, ai sensi dell’art.8 d.P.R. n.818/57. In particolare, è stato affermato che la norma, prima ancora dell’interesse del datore alla restituzione, e dell’analogo interesse dell’Inps, tutela l’interesse del beneficiario del versamento contributivo, ovvero il lavoratore, “la cui situazione, dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata a mezzo della prevista intangibilità delle posizioni, anche laddove tali versamenti risultino, poi, indebiti (attuandosi da parte del legislatore una sorta di convalida sulla base di una presunzione assoluta di legittimità per effetto del decorso del tempo)”.

L’art.8, co.1 d.P.R. n.818/57 il cui testo recita “ ”, è dunque applicabile anche all’azione di ripetizione d’indebito del datore, come statuito da Cass.12582/13, cui va data continuità. La stessa pronuncia ha specificato che il termine quinquennale è un termine di decadenza del diritto alla ripetizione. Trattandosi di termine posto, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso, a tutela prioritaria del lavoratore non del datore e,incidendo sulla proponibilità della domanda oltre il quinquennio, deve confermarsi che la decadenza è in questa materia sottratta alla disponibilità delle parti, perciò rilevabile d’ufficio ex art.2969 c.c., come rettamente affermato dalla sentenza impugnata.

Conclusivam