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Ordinanza — n. 30554/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30554/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30554/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28114-2017 proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA' VERNA REMO MAURILIO C. S.A.S., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTINA POLLAROLO; - ricorrente - contro Oggetto Aiuti di stato R.G.N. 28114/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 556/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 567/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30554/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ALESSANDRO GNANI. La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda d el fallimento Verna Remo Maurilio C s.a.s. proposta nei confronti dell’Inail e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1995 - 1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03. Riteneva la Corte che il fallimento fosse decaduto dal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 21.5.2010.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale rimborso di prestazioni assicurative compensazione della rendita riesame della rendita AI risarcimento del danno rimborso dell'IVA
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28114-2017 proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA' VERNA REMO MAURILIO C. S.A.S., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTINA POLLAROLO; - ricorrente - contro Oggetto Aiuti di stato R.G.N. 28114/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 556/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 567/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda d el fallimento Verna Remo Maurilio C s.a.s. proposta nei confronti dell’Inail e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1995 - 1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03. Riteneva la Corte che il fallimento fosse decaduto dal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 21.5.2010.

Secondo la Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall’art.1, co.665 l. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia. Avvero la pronuncia, il fallimento ricorre per due motivi. L’Inail resiste con controricorso. Successivamente, il fallimento ha depositato atto di rinuncia al ricorso All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RILEVATO CHE Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente, depositata ritualmente. Data la novità della