Cassation court allows INPS appeal, ruling ordinary jurisdiction applies when debt recovery relies on prior administrative judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision, overturning the lower court's ruling on jurisdiction. The INPS argued that since the debt recovery action was based on a prior judgment by the Court of Accounts regarding pension entitlement, ordinary courts lacked competence. The Court agreed, holding that when a repetition of undue payment action relies on a final administrative decision, the substantive pension dispute has already been resolved, placing the case within ordinary jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2033 c.c.; Art. 13 and 62 R.D. n. 1214/3: When an action for repetition of undue payment is founded on a prior final judgment of the Court of Accounts concerning pension rights, the ordinary jurisdiction applies because the substantive pension controversy has been definitively settled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19521-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - Oggetto Ripetizione indebito R.G.N. 19521/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC contro VALENTE FRANCESCA, VALENTE RAIMONDO, QUATTRINI CRISTIANA, VALENTE MASSIMO, MALAGOLI GIOVANNA, VALENTE ANITA, tutti nella qualità di eredi di VALENTE LILIANA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO FAUGNO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 29/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/01/2017 R.G.N. 345/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta da Valente Liliana avverso un decreto ingiuntivo emesso dall’Inps, quale successore dell’Inpdap, e avente ad oggetto il recupero dell’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta ordinaria percepita dalla Valente. Una decisione della Corte dei Conti aveva infatti statuito che non spettasse l’indennità integrativa speciale.Riteneva la Corte d’appello che la giurisdizione competesse alla Corte dei Conti e non al giudice ordinario, estendendosi la prima anche alle azioni di ripetizione d’indebito.
Citava a sostegno Cass. S.U. n.5430/08. Avverso la pronuncia ricorre l’Inps per un motivo. Valente Liliana, ci sono succeduti gli eredi, ha resistito con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 62 R.D. n.1214/3, 5 d.lgs. n.205/00, 42 l. n.69/09, 2033 e 2909 c.c. La Corte d’appello non avrebbe considerato che nel caso di specie l’azione ex art.2033 c.c. si basava su un precedente giudicato della Corte dei Conti e non involgeva alcun profilo del quantum pensionistico, per cui la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
Il motivo è fondato. Risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo fu ottenuto dall’Inps sulla scorta di una precedente sentenza della Corte dei Conti che dichiarava non dovuta l’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta percepita da Valente Liliana. Ora, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni si estende anche alle azioni di ripetizione d’indebito ove ad esse sia sottesa comunque una controversia sul rapporto pensionistico, il quale costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Occorre cioè che l’azione di ripetizione d’indebito veicoli una controversia concernente la spettanza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v.
Cass. S.U. nn. 12722/05, 2298/08, 4853/13). Così, anche nel precedente citato dalla sentenza impugnata, ovvero Cass. S.U. n.5430/08, l’opposizione al decreto ingiuntivo aveva innescato un giudizio di accertamento negativo involgente la sussistenza del credito, contestata per intervenuta prescrizione e per buona fede dell’accipiens. Nel caso di specie, come detto, i profili attinenti alla sussistenza, quantificazione e decorrenza del diritto alla pensione sono stati già tutti vagliati dalla pronuncia della Corte dei Conti che ha escluso l’indennità integrativa speciale.
Proprio perché la presente causa non investe il quantum del trattamento pensionistico, trattandosi di mera azione ex art.2033 c.c. avente titolo in una precedente sentenza, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, conformemente all’insegnamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 26961/09) secondo cui l’azione di ripetizione fondata su una sentenza appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, in ragione dell’ “actio iudicati”, il diritto di credito dell'ente previdenziale haassunto una autonoma rilevanza, concretizzandosi in una richiesta di restituzione di una somma indebita ex art. 2033 c.c., senza che possa farsi alcun riferimento all’originaria natura del credito, (là riferibile all’indennità di buonuscita) qui riferibile all’indennità integrativa speciale e quindi al quantum della pensione di un dipendente pubblico.Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Co