Court allows workers' appeal, declaring Piacenza tribunal competent over Salerno based on prior jurisdictional ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the workers' appeal regarding the jurisdictional objection raised by Natana.doc S.p.A. The lower court had incorrectly declared the Piacenza tribunal incompetent, transferring the case to Salerno based on the legal seat of the original subcontractor. The Supreme Court ruled that the Piacenza tribunal's earlier 2021 order on jurisdictional objections was irrevocable and established the definitive forum. Consequently, the Court declared the Piacenza tribunal competent to hear the merits of the labor dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, 420 c.p.c.; The court's earlier ruling on jurisdictional objections, even if issued in a provisional capacity, becomes irrevocable and determines the competent forum for the main action, preventing a subsequent late objection to jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 5974-2023 proposto da: ABDELGHAFFAR ABDALLA ABD ELMIAD TAREK, AHMED MOHAMED ELMITWALLI ELALFI, ELHADDAD KHALED EZZAT AWAD ALI, HARBI MOHAMED, HASHEM MOUSTAFA ALI IBRAHIM MOUSTAFA, HASSAB ALLA MAAROUF, ISMAILI GEZIM, MANSOUR FARAG FARAG ELSHESHTAWI ALI, MOHAMED SHOUKRY NAGAH ELSAYED, SARHAN MOHAMED ZEIN ELABIDIN MAHMOUD, SERRIA ELBADI ELSHOBBAN, SINGH AMRIT PAL, SINGH HARVINDER, SINGH KULDEEP, SINGH PARAMJIT, SINGH PARMINDER, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FARANDA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE MARIA CRUPI; -ricorrenti - contro NATANA.DOC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIANO PREVIDI; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 23/02/2023 R.G.N. 680/2020;
Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.5974/2023 Cron. Rep. Ud.20/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto la propria incompetenza territoriale a decidere sulla controversia proposta da Abdelghaffar Abdalla Abd Elmiad Tareked altri lavoratori che avevano chiesto che si accertasse l’efficacia del trasferimento di azienda intervenuto tra la SEAN Servizi Ambientali s.r.l., originaria subappaltatrice, e la società Natana.doc s.p.a., originaria appaltatrice, e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria,anche in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva accertato l’illegittimità dei licenziamenti intimati da SEAM s.r.l.,prima del trasferimento di azienda, disponendo la reintegrazione dei lavoratori e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità di retribuzione.
2. Il Tribunale , accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente Natana.doc s.r.l.,ha ritenuto che nel caso di trasferimento di azienda la domanda giudiziaria, decorsi sei mesi dal trasferimento,dovesse essere presentata al giudice del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro, da identificarsi in quello in cui si è perfezionato il contratto, e, dunque,del luogo in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’adesione del dipendente. Ha quindi accertato che la sede centrale della SEAM s.r.l., risultante dalla documentazione depositata e non contestata specificatamente dai lavoratori, eraPontecagnano Faiano in provincia di Salerno ; ha , quindi , disposto che il giudizio dovesse proseguire davanti al Tribunale di Salerno.
3. Avverso tale declinatoria della competenza i lavoratori hanno proposto regolamento di competenza affidato ad un unico articolato motivo di ricorso chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Piacenza o, in subordine, quella del Tribunale di Vicenza, con condanna della convenuta al pagamento delle spese del regolamento. Natana Doc s.p.a. ha opposto difese insistendo per la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Salerno. Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo a questa Corte di a ccoglie re il regolamento e dichiarare la competenza del Tribunale di Piacenza.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative insistendo nelle reciproche conclusioni. RITENUTO CHE 1. Con il ricorso i lavoratori, deduc ono in primo luogo che la competenza del Tribunale di Piacenza era già stata espressamente affermata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 13.4.2021, resa in sede cautelare e mai impugnata né revocata, e che conseguentemente la competenza si era definitivamente radicata davanti al Tribunale piacentino adito.
2. Osservano , inoltre , che i l Tribunale si era dichiarato incompetente alla seconda udienza di esame del merito (ed a quasi due anni di distanza dalla prima) e che inbase all’art. 38 c.p.c.,come novellato dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353, l’incompetenza per materia, valore e territorio deve essere rilevata entro la prima udienza di trattazione che, nel rito del lavoro è quella di discussione fissata ex art. 415 c.p.c.
3. Sotto altro profilo i lavoratori ricorrenti sottolinea n o che comunque l’attività lavorativa in favore di Seam S.r.l. era stata prestata a Piacenza e che,dopo che con la sentenza della Corte di Appello di Bologna era stata disposta la loro reintegrazione presso la Seam s . r . l . e la condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità risarcitoria, essi avevano convenuto in giudizio la Natana.Doc s.p.a. –avente sede a Vicenza –per ottenere, ex art. 2112 e 111 c.p.c., l’assunzione presso quest’ultima ed il pagamento da parte della appaltatrice di quanto loro spettante. Evidenziano che la Natana.doc era l’unica convenuta nel presente giudizio e che il Giudice piacentino si era dichiarato incompeten te per essere competente il Tribunale di Salernodove si trova la sede legale della società che si assume aver ceduto i lavoratori, la Seam s.r.l., che tuttavia non eraparte del presente giudizio.
4. Rammentano che , ai fini della determinazione della competenza territoriale,nel caso in cui il rapporto di lavoro non si sia ancora costituito occorre fare riferimento alla sede del datore di lavoro, terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ.e che non può operare il luogo di insorgenza del rapporto, non ancora sorto, né quello della dipendenza aziendale con la conseguenza che mai la competenza si sarebbe potuta radicare a Salerno , sede della società subappaltatrice, originariadatrice di lavoro, che non era stata neppure convenuta in giudizio, e che al più avrebbe potuto radicarsi a Vicenza, sede della società convenuta.
5. Deducono ancora che erroneamente l’ordinanza impugnata aveva affermato la competenza del Tribunale di Salerno, luogo dove era sorto l’originario rapporto di lavoro con la subappaltatriceSeam s.r.l. muovendo dall’errato presupposto che i ricorrenti non avessero “ fornito prova del luogo in cui erano sorti i rapporti di lavoro” e presumendo così che il luogo di conclusione dei contratti coincidesse con la sede delladatrice di lavoro Seam s.r.l.,sebbene competa a chi sollevi l’eccezione di incompetenza contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri applicabili fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno dell'eccezioneche, in mancanza di tali prove, deve essere rigettata. Sottolineano al riguardo che la società non aveva offerto la prova della sua eccezione, che perciò avrebbe dovuto essere rigettata con definitivo radicamento della competenza a Piacenza.
6. Rammentano di aver sempre lavorato a Piacenza ed insistono nell’affermare che , in assenza di qualsivoglia elemento probatoriodi segno diverso, il Tribunale non solo non poteva presumere che il contratto di lavoro si fosse concluso “a distanza”, peraltro in una sede, Salerno , collegata al la subappaltatrice SEAM s.r.l. che neppure era parte delgiudizio.
9. Da ultimo sottolineano che il criterio di collegamento del luogo ove la prestazione lavorativa aveva avuto inizio era utilizzabile soltanto nel caso in cui non fosse stato possibile identificare il luogo ove il rapporto era sorto e non già quando invece ne mancasse la prova . Evidenzia no, che in tal caso all'attore era consentito di scegliere tra gli altri fori indicati dall'art. 413 c.p.c. e p erciò, ferma l’irrilevanza del luogo di inizio della prestazione presso la precedente datrice di lavoro, in assenza di prova circa il luogo di inizio della prestazione, si sarebbe potuto tuttalpiù radicare la compete nza dinanzi a l Tribunale di Vicenza.
10. Tanto premesso,è necessario ricordare che il Tribunale di Piacenza è pervenuto alla declaratoria di incompetenza territoriale dopo aver disposto la sospensione del giudizio in ragione di una ritenuta pregiudizialità rispetto al distinto giudizio instaurato dagli odierni ricorrenti nei confronti d ella subappaltatrice Seam s.r.l., originaria datrice di lavoro, che li aveva licenziati.
11. Il provvedimento di sospensione venne impugnato davanti a questa Corte,che con ordinanza n. 24349 del 2020 annullò l’ordinanza di sospensione e dispose la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Piacenza. In sede di riassunzione del giudizio incardinato nei confronti di Natana.doc s.p.a., con l’ ordinanza del 23 febbraio 2023 , qui impugnata, il Tribunale ritenne la propria incompeten za per essere competente il Tribunale di Salerno sulla base della sede legale di Seam.
12. Tuttavia non avevaconsiderato che, c on ordinanza del 13 aprile 2021,nel pronuncia re sulle istanze cautelari avanzate in corso di causa,lo stesso giudice aveva si affermato che “ sulla eccezione di competenza il Tribunale può decidere unitamente al merito” ma, nel rammentare che la competenza si determina sulla base della principaledomanda di merito – nello specifico la domanda di riassegnazione ad una sede di Piacenzapresso l’appalto di servizi nel il polo logistico GLS dove i lavoratori prestavano la loro opera al momento del licenziamento – ha ritenuto che è “sulla base della domanda proposta nel processo “pregiudicante”, cui rinvia la domanda proposta nel presente procedimento (“pregiudicato”), che si determina la competenza dell’intestato Tribunale”.
13. In sostanza la prima ordinanza del 13 aprile del 2021 conteneva una pronuncia sulla competenza oramai irretrattabile perché non impugnata da chi ne avesse avuto interesse.
14. Va ricordato che il rilievo dell’incompetenza territoriale deve essere sempre operato in limine litis per assorbenti esigenze di celerità e di certezza.
15. Si è del pari ritenuto che nel rito del lavoro ove il giudice accerti la correttezza della scelta del foro competente operata dal ricorrente, anche quando agisca in sede cautelare " ante causam", determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di auto responsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito(Cass. 24/7/2017 n. 18264 ) .
16. In ogni caso nella specie il giudice - pur apparentemente demandando ad un momento successivo l’esame dell’eccezione di incompetenza formulata– ha provved uto con ordinanza alla sospensione del giudizio ritenendo che fosse pregiudiziale, per la sua decisione , la definizione di altro processo proposto dai medesimi ricorrenti.
17. Nel procedere ad una tale valutazione il Tribunale ha evidentemente ritenuto di essere investito del potere di esaminare la domanda formulata dai lavoratori, sospendendo il processo.
18. Va allora ribadito che, in ragione della pronuncia sulla competenza contenuta nella prima ordinanza del 13/4/2021, il rilievo di incompetenza di cui alla successiva ordinanza qui impugnata deve ritenersi tardivo, anche a mente degli artt. 38 e 420 c.p.c., coerentemente con l'esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l'autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia, in sintonia con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
19. In conclusione, per le ragioni esposte, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Piacenza,davanti al quale il giudizio dovrà proseguire. Quanto alle spese del regolamento queste sonodemandate al giudice che definirà la controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Piacenza davanti al qual