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Ordinanza — n. 30417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows public employee claim, ruling ordinary jurisdiction applies when service extends past June 30, 1998.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Francesca Di Fazio's appeal against the Province of Frosinone, overturning the lower court's administrative jurisdiction ruling. The court found that because Di Fazio's employment relationship with the Province extended beyond June 30, 1998, the ordinary judiciary retained competence for the entire period, including pre-1998 service. Consequently, the administrative court's decision to exclude pre-1998 years from the final service indemnity calculation was deemed legally incorrect.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 165/2001, art. 69, comma 7; In public employment contracts, if the relationship extends beyond June 30, 1998, ordinary jurisdiction applies to the entire period to prevent fragmented judicial protection.

Parole chiave

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public employment contracts final service indemnity ordinary jurisdiction administrative jurisdiction June 30 1998 threshold judicial fragmentation contractualized public service restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 165/2001, art. 69, comma 7
D.L.C.P.S. n. 207/1947, art. 9
l. n. 285/1977, art. 26
207/1947, in relazione a periodi di servizio non di ruolo prestato dal 1979 al 1984 alle dipendenze della Provincia di Frosinone, a seguito di assunzione effettuata ai sensi dell’art. 26, l.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 1 marzo 2012 n. 3183
Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 142
3183 e Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 142, Cass.
Cass. S.U. 29 settembre 2014 n. 20452
Cass. S.U. 18 gennaio 2018 n. 1411
Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27195
Cass. S.U. 4 agosto 2010 n. 18050
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1874-2018 proposto da: DI FAZIO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO DE SANTIS; -ricorrente - contro PROVINCIA FROSINONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALTINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CRISTINA IADECOLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2810/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 3245/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1874/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC RILEVATO - che, con sentenza del 12 luglio 2017 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Francesca Di Fazio nei confronti dell’Amministrazione p rovinciale di Frosinone per il pagamento dell’indennità premio di fine servizio di cui all’art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207/1947, in relazione a periodi di servizio non di ruolo prestato dal 1979 al 1984 alle dipendenze della Provincia di Frosinone, a seguito di assunzione effettuata ai sensi dell’art. 26, l. n. 285/1977, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza in ordine alle domande oggetto del giudizio della giurisdizione del giudiceamministrativo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’applicabilità dei precedenti di questa Corte (proprio in relazione a controversie con l'Amministrazione provinciale di Frosinone), che si erano espressi nel senso dell'incompetenza del Giudice ordinario se i rapporti non di ruolo si erano conclusi prima del 30.6.1998,alla fattispecie in parola, in cui la pretesa dell’istante, nonostante questi fosse stato stabilizzato dall a stessa Amministrazione provinciale di Frosinone,cosicché il rapporto veniva a protrarsi ben oltre il 30.6.1998, essendo venuto a cessare nel 2002, atteneva all'indennità di fine servizio relativa al periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente al 30.6.1998, risolvendosi nella riliquidazione di un emolumento già erogato all’epoca; - che p er la cassazione di tale decisione ricorre la Di Fazio, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Frosinone; - che la ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della domanda, non attenendo questa al riconoscimento del diritto all’indennità di fine servizio, ma semplicemente all’errore di quantificazione della stessa compiuto nel riconoscere la spettanza dell’indennità predetta con la delibera n. 470/2002, atto di mera gestione del rapporto per la cui impugnazione rileva la data della sua emanazione, nella specie successiva al 30.6.1998 ed implicante per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario; - che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte in forza del quale è oramai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7,costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (V. per tutte Cass.

S.U. 1 marzo 2012 n. 3183 e Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 142, Cass. S.U. 29 settembre2014, n. 20452) ; - che il principio si attaglia alla fattispecie in questione, in cui la Di Fazio è cessata dal servizio alle dipendenze della stessa Provincia di Frosinone nel 2002 ed a tale data ha maturato il diritto al trattamento di fine servizio,cui corrisponde un’obbligazione che è stata ritenuta pure in questi casi unica e non frazionabile (v. le sentenz e citate al punto che segue) ed esigibile, quindi, solo dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998, sicché la giurisdizione concernente la controversia circa l'esatto computo del TFS non può che appartenere alla cognizione del giudice ordinario; - che infatti in casi del tutto analoghi al presente , in cui dipendenti chiedevano la riliquidazione del trattamento di fine servizio nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Frosinone con il computo degli anni pre- ruolo (per un rapporto di lavoro cessato dopo il 30.6.1998),questa S.C. ha appunto concluso in tal senso, sulla base delle motivazioni sopra riportate (Cass., S.U.,18 gennaio 2018, n. 1411;

Cass., S.U. , 16 novembre 2017, n. 27195; Cass., S.U., 20452/ 2014 , cit. ), mentre la giurisdizione amministrativa è stata affermata solo nei casi –diversi da quello di specie e di cui alla precedente di Cass., S.U., 4 agosto 2010, n. 18050 citato dalla Corte di merito - in cui i rapporti erano cessati prim a della data dirimente del 30 giugno 1998; - che il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone che procederà in conformità, disponendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione ordinaria , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per