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Decreto — n. 30330/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30330/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30330/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25351/2022 R.G. proposto da : TACCONE LORENZO, CAPOZIO GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 96, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFINI SIMONA (PNDSMN69S64H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato CAMPISI ANTONINO (CMPNNN80B15A522P) -ricorrenti- contro NAVARRIA GAETANO, NAVARRIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in SIRACUSA VIALE TEOCRITO 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE SILVIA (LNESLV74L67A494O), SPECCHI RAFFAELE (SPCRFL59T15I754G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.174/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30330/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TACCONE LORENZO, CAPOZIO GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 96, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFINI SIMONA (PNDSMN69S64H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato CAMPISI ANTONINO (CMPNNN80B15A522P) -ricorrenti- contro NAVARRIA GAETANO, NAVARRIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in SIRACUSA VIALE TEOCRITO 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE SILVIA (LNESLV74L67A494O), SPECCHI RAFFAELE (SPCRFL59T15I754G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.174/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario anticipo delle spese condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento importi compensativi monetari procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25351/2022 R.G. proposto da : TACCONE LORENZO, CAPOZIO GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 96, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFINI SIMONA (PNDSMN69S64H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato CAMPISI ANTONINO (CMPNNN80B15A522P) -ricorrenti- contro NAVARRIA GAETANO, NAVARRIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in SIRACUSA VIALE TEOCRITO 112 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LEONE SEBASTIANO (LNESST45H01I754P) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEONE SILVIA (LNESLV74L67A494O), SPECCHI RAFFAELE (SPCRFL59T15I754G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.174/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge . Così deciso in Roma,il 31/