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Decreto — n. 30328/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30328/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2563/2023 R.G. proposto da: Alessandro Maria Argirò, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Alessandrini, C.F.: LSSPLG74P09H501U, e Maurizio Grio, C.F.: GRIMRZ58M24H501K con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ITALGAS RETI S.p.A. (nuova denominazione dal 12 settembre 2016della SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI -ITALGAS S.p.A., C.F. e P. IVA 00489490011), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Stefano Gregorio (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30328/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GRGSFN65A27H501V con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 4134/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma -II Sezione Lavoro-pubblicata in data 31/10/2022, notificata l’ 1/12/2022. -- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione fine del processo pagamento a contanti del saldo esecuzione della sentenza compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
-- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2563/2023 R.G. proposto da: Alessandro Maria Argirò, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Alessandrini, C.F.: LSSPLG74P09H501U, e Maurizio Grio, C.F.: GRIMRZ58M24H501K con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro ITALGAS RETI S.p.A. (nuova denominazione dal 12 settembre 2016della SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI -ITALGAS S.p.A., C.F. e P. IVA 00489490011), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Stefano Gregorio (C.F.:

GRGSFN65A27H501V con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 4134/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma -II Sezione Lavoro-pubblicata in data 31/10/2022, notificata l’ 1/12/2022. -- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos