Ordinanza — n. 30278/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 22398– 201 8 proposto da: CHIARENZA NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nel lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPEANTONINO CALTABIANO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V IA LE DELLE MILIZIE N. 22, presso e nello studio dell’avvocato IGOR TURCO , rappresentat a e difes a dagli avvocati MATILDE MONTAUDO E VINCENZO REINA -controricorrente - avverso la sentenza n. 61 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 02/02/2018 R.G. n . 83 6 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 30278/2023 — snciv · Corte di Cassazione: p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22398– 201 8 proposto da: CHIARENZA NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nel lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPEANTONINO CALTABIANO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V IA LE DELLE MILIZIE N. 22, presso e nello studio dell’avvocato IGOR TURCO , rappresentat a e difes a dagli avvocati MATILDE MONTAUDO E VINCENZO REINA -controricorrente - avverso la sentenza n. 61 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 02/02/2018 R.G. n . 83 6 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO; Oggetto LSU Regione Sicilia Assegno integrativo Modalità di calcoloRinuncia al ricorso R.G.N.22398/2018 Cron. Rep. Ud.03/10/2023 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di Nadia Chiarenza, della somma di € 8.902,95, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r.
Sicilia n. 23/2002, che l’Università aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Nadia Chiarenza sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania;
3. in data 28 settembre 2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’Università degli Studi di Catania. CONSIDERATO CHE 1. la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;
2. p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudi