Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Platania against the University of Catania extinguished. Although the lower court had previously ruled in favor of the University regarding unpaid social utility worker benefits, the plaintiff formally withdrew the appeal on September 28, 2023. The Court accepted this withdrawal as valid and final, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the underlying financial dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the judicial proceedings, terminating the case without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22388– 201 8 proposto da: PLATANIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nel lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentat o e difes o dall'avvocato GIUSEPPEANTONINO CALTABIANO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V IA LE DELLE MILIZIE N. 22, presso e nello studio dell’avvocato IGOR TURCO , rappresentat a e difes a dagli avvocati MATILDE MONTAUDO E VINCENZO REINA -controricorrente - avverso la sentenza n. 53 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 26/01/2018 R.G. n . 83 1 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO RILEVATO CHE Oggetto LSU Regione Sicilia Assegno integrativo Modalità di calcolo Rinuncia al ricorso R.G.N.22388/2018 Cron. Rep. Ud.03/10/2023 CC 1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di Giuseppe Platania, della somma di € 12.081,14, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r.
Sicilia n. 23/2002, che l’Università aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Platania sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania;
3. in data 28 settembre 2023 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’Università degli Studi di Catania. CONSIDERATO CHE 1. la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;
2. p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudiz