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Ordinanza — n. 30273/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30273/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the lower appellate court had previously ruled in favor of the University regarding unpaid social utility worker bonuses, the plaintiff voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court applied the relevant civil procedure code articles to terminate the proceedings without ruling on the merits or court costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal filed in prescribed forms and accepted by the opposing party results in the extinction of the cassation judgment, terminating the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment cassation procedure civil procedure code voluntary abandonment litigation termination accepted withdrawal provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
Art. 391 cod. proc. civ.
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr.
art. 390 cod. proc. civ
la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25794/2023
fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass.
Cass. n. 28543/2023
25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22381– 201 8 proposto da: RAGUSA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nel lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPEANTONINO CALTABIANO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V IA LE DELLE MILIZIE N. 22, presso e nello studio dell’avvocato IGOR TURCO , rappresentat a e difes a dagli avvocati MATILDE MONTAUDO E VINCENZO REINA -controricorrente - avverso la sentenza n. 69 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 02/02/2018 R.G. n . 83 3 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. Oggetto LSU Regione Sicilia Assegno integrativo Modalità di calcolo Rinuncia al ricorso R.G.N.22381/2018 Cron. Rep. Ud.03/10/2023 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di Teresa Ragusa, della somma di € 9.678,84, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r.

Sicilia n. 23/2002, che l’Università aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Teresa Ragusasulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania;

3. in data 28 settembre 2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’Università degli Studi di Catania. CONSIDERATO CHE 1. la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;

2. p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudiz