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Ordinanza — n. 30258/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on retaliatory dismissal, citing lack of decisive evidence for demotion and omitted testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30258/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of claims regarding retaliatory dismissal and demotion. The appellant argued that a 2013 job change was punitive and that omitted testimony and documents proved illegitimate conduct violating labor codes. The court ruled that the appellant failed to demonstrate that the unexamined evidence would have decisively altered the lower court's finding of normal corporate disagreement.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal for cassation is inadmissible if the omitted evidence or testimony does not constitute a decisive fact capable of invalidating the lower court's conviction with certainty rather than mere probability.

Parole chiave

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retaliatory dismissal omitted testimony decisive fact labor law appeal inadmissible appeal demotion dispute Cassation procedure indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
legge n. 228 del 2012
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 360 c.p
5 dell’art. 360 c.p.c., nei limiti in cui esso è deducibile secondo le Sezioni unite civili (sentenze nn.
art. 116 c.p
115 che dell’art. 116 c.p.c.; come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.
art. 115 c.p
20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25756 del 2014
Cass. n. 25756 del 2014; Cass.
Cass. n. 19150 del 2016
25756 del 2014; Cass. n. 19150 del 2016; Cass.
Cass. n. 16812 del 2018
19150 del 2016; Cass. n. 16812 del 2018); mentre nella specie i contenuti dei documenti richiamati in ricorso, anche per la loro pluralità, non evidenziano un fatto autonomamente decisivo che possa dimostrare ex se la natura ritorsiva del mutamento di mansioni; 2.4.
Cass. n. 11457 del 2007
Cass. n. 4369 del 2009
Cass. n. 4369 del 2009; Cass.n.
Cass. n. 5377 del 2011
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6070-2022 proposto da: FEDELE STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio degli avvocati ANDREA MUSTI, FRANCO TOFACCHI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO ALIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA FAUSTO LAVIZZARI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 687/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/08/2021 R.G.N. 1047/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento ritorsivo R.G.N. 6070/2022 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano , con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto da Stefano Fedele contro Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale per l’Italia, condannando quest’ultima a corrispondere al ricorrente (dipendente della società dal 16 dicembre 1996 al 26 ottobre 2017, che dal 1° gennaio 2002 rivestiva la qualifica di dirigente) importi a titolo di emolumenti retributivi, ma respingendo le altre domande del dirigente inerenti: il risarcimento del danno da demansionamento, lamentato a decorrere da maggio 2013 (quando Stefano Fedele, che dal 2008 svolgeva funzioni di Risk Manager a diretto riporto del CEO e del Risk Manager di Gruppo, era stato assegnato a mansioni di responsabile dell’unità Amministrazione Portafoglio); l’ingiustificatezza del licenziamento intimato nell'ottobre 2017; l’accertamento che la società, dal 2010 sino al licenziamento, aveva adottato comportamenti illegittimi in violazione degli artt.2087, 2043 e 2059 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute patito dal dirigente medesimo;

2. la Corte territoriale, in sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha rigettato i primi due motivi d’appello, relativi all’asserita natura ritorsiva del mutamento di mansioni avvenuta nel maggio 2013, osservando che “le circostanze di fatto capitolate a prova dall’appellante e le emergenze documentali non delineano, anche unitariamente considerare, un quadro univoco a sostegno dell’asserita natura ritorsiva del mutamento di mansioni in esame”, quanto piuttosto l’emergere di “talune divergenze di visione, su specifiche tematiche, tra l’appellante in qualità di Risk Manager ed altre figure aziendali”, riflesso di una “normale dialettica tra funzioni aziendali”, non “sintomatiche di ostruzionismo nei confronti dell’appellante, né di boicottaggio del suo operato e delle prerogative esercitate in qualità di Risk Manager”; quanto alla censura inerente all’omessa istruttoria testimoniale, la Corte territoriale ha rilevato che “le circostanze capitolate a prova – lette unitamente alla narrativa del ricorso introduttivo e alle emergenze documentali –non appaiono idonee, ove anche confermate, a dimostrare la natura ritorsiva della decisione aziendale”;

3. avverso tale sentenza il Fedele ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di documenti decisivi”, criticando la sentenza impugnata per avere escluso che il mutamento di mansioni del maggio 2013 potesse essere il frutto di una determinazione “ritorsiva”, senza tenere conto di tre documenti e di tutte le altre circostanze pacifiche in causa da cui sarebbe dovuto apparire “evidente che il mutamento di mansioni [..] non aveva altra motivazione che quella di consentire alla Società di (continuare a) ignorare le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza”; col secondo motivo si denuncia ancora la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 del codice di rito, “per omessa istruttoria testimoniale”; si contesta l’assunto della Corte territoriale secondo cui le circostanze capitolate a prova non fossero idonee a dimostrare la natura ritorsiva del mutamento di mansioni, sostenendo invece che, ove ammesse e confermate, le stesse “sarebbero state certamente rilevanti ai fini del decidere”; si deduce, poi, che la difesa del Fedele non aveva mai rinunciato all’escussione testimoniale sui capitoli indicati;

2. i motivi risultano inammissibili per plurime e concorrenti ragioni; 2.1.innanzitutto, entrambi i motivi, pur prospettando formalmente errori di diritto a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella sostanza tendono a proporre una diversa ricostruzione della vicenda storica quanto alla eccepita natura ritorsiva del mutamento di mansioni, che è inevitabilmente una quaestio facti perché attiene agli elementi sintomatici dai quali desumere la volontà illecita che avrebbe determinato la condotta datoriale; ciò fanno i motivi non individuando realmente degli errores in iudicando, quanto piuttosto sulla base di una diversa lettura delle risultanze istruttorie; tuttavia, è noto che una diversa ricostruzione degli accadimenti che hanno dato origine alla controversia è prospettabile innanzi a questa Corte di legittimità solo laddove si deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nei limiti in cui esso è deducibile secondo le Sezioni unite civili (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); vizio nella specie neanche dedotto e comunque precluso dalla cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022); 2.2. in particolare, poi, risultano inappropriati i richiami alla violazione cumulativa sia all’art. 115 che dell’art. 116 c.p.c.; come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c.

è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - seco ndo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 già citate; 2.3. quanto all’omesso esame di documenti, questa Corte ha più volte ribadito che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v.

Cass. n. 25756 del 2014; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 16812 del 2018); mentre nella specie i contenuti dei documenti richiamati in ricorso, anche per la loro pluralità, non evidenziano un fatto autonomamente decisivo che possa dimostrare ex se la natura ritorsiva del mutamento di mansioni; 2.4. allo stesso modo, circa la mancata ammissione della prova testimoniale, occorre ribadire il principio espresso da questa Corte secondo cui il vizio per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, con la conseguenza che, anche in questo caso, la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007;

Cass. n. 4369 del 2009; Cass.n. 5377 del 2011); nella specie alcuno dei capitoli di prova testimoniale non ammessi dai giudici di merito si riferisce a fatti dotati di tale carattere di decisività, tanto che la stessa parte ricorrente li definisce solo “rilevanti ai fini del decidere”, e la Corte territoriale, nell’ambito di un apprezzamento discrezionale di competenza del giudice di merito, ha ritenuto che, anche ove ammesse, le circostanze capitolate non avrebbero indotto il convincimento in ordine alla natura ritorsiva del mutamento di mansioni;

4. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers