Court dismisses Telecom Italia's appeal, ruling wage difference claims were not prescribed before the 2012 labor law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that awarded Francesco Sanna unpaid wage differences. Sanna argued his claims were not prescribed during his continuous employment, while Telecom Italia contended the statute of limitations had expired. The court held that because the 2012 labor law did not establish a specific stability regime for indefinite contracts, the prescription period for wage differences began only upon the termination of the employment relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2948, n. 4; Art. 2935 c.c.: In the absence of a specific stability regime for indefinite-term employment contracts, the prescription period for wage differences begins to run from the termination of the employment relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12403-2022 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE FEO; -ricorrente - contro SANNA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5108/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2601/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE Francesco Sannaconvenne in giudizio Telecom Italia s.p.a. deducendo di aver svolto dal 1 febbraio 2009 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. avendo svolto continuativamente mansioni riconducibili alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere Oggetto Differenze retributive prescrizione R.G.N.12403/2022 Cron. Rep. Ud.20/09/2023 CC inquadrato nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge.
Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. Francesco Sanna ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE Il ricorso è infondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass.06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).
A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che nella specie il diritto alle differenze retributive, che, come risulta dalla sentenza della Corte di appello, sono state riconosciute dal 1.2.2009, alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) non si era prescritto neppure con riguardo al più risalente dei ratei. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm