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Decreto — n. 30116/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30116/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30116/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21830/2019 R.G. proposto da: CASSARA’ ALESSANDRO, MASELLI DAEL, BIFARETTI DEBORA, NAPOLITANO TOMMASO, ARPAIA MAURO, BEDOGNI ROBERTO, AMANZI NUNZIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Adele Russo ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 123 presso lo studio dell’Avv. Danilo Leva -ricorrenti- e da BENUSSI LUIGI, BUONOMO BRUNO, CESTELLI GUIDI MARIANGELA, CHIADRONI ENRICA, CIUFFETTI PAOLO, CORCELLA GENNARO, DE LUCIA ERIKA, FERRUCCI DANIELA, GATTI CLAUDIO, HAPPACHER FABIO, MARTELLI STEFANO, MENCARELLI CLAUDIO, PICCOLO MARIA, ROTUNDO UGO, SBORZACCHI FRANCESCO, SCIASCIA BARBARA, TOSCANI DANIELE, UGOLINI EUGENIA, VASSILIEVA TATIANA, VIVIANI GIACOMO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Americo e Gianluca Magnani e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2 - ricorrenti successivi contro ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.404/2019 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 30116/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 21830/2019 R.G. proposto da: CASSARA’ ALESSANDRO, MASELLI DAEL, BIFARETTI DEBORA, NAPOLITANO TOMMASO, ARPAIA MAURO, BEDOGNI ROBERTO, AMANZI NUNZIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Adele Russo ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 123 presso lo studio dell’Avv. Danilo Leva -ricorrenti- e da BENUSSI LUIGI, BUONOMO BRUNO, CESTELLI GUIDI MARIANGELA, CHIADRONI ENRICA, CIUFFETTI PAOLO, CORCELLA GENNARO, DE LUCIA ERIKA, FERRUCCI DANIELA, GATTI CLAUDIO, HAPPACHER FABIO, MARTELLI STEFANO, MENCARELLI CLAUDIO, PICCOLO MARIA, ROTUNDO UGO, SBORZACCHI FRANCESCO, SCIASCIA BARBARA, TOSCANI DANIELE, UGOLINI EUGENIA, VASSILIEVA TATIANA, VIVIANI GIACOMO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Americo e Gianluca Magnani e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2 - ricorrenti successivi contro ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.404/2019 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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conseguenze del ritiro diritto a un difensore ricusazione del pubblico ministero revoca dell'opposizione decadenza dal diritto di regresso rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, peraltro, che, a questo punto ed anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per tutti, ricorrenti principali e successivi e deve provvedersi comunque a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21830/2019 R.G. proposto da: CASSARA’ ALESSANDRO, MASELLI DAEL, BIFARETTI DEBORA, NAPOLITANO TOMMASO, ARPAIA MAURO, BEDOGNI ROBERTO, AMANZI NUNZIO, rappresentati e difesi dall’Avv. Adele Russo ed elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 123 presso lo studio dell’Avv. Danilo Leva -ricorrenti- e da BENUSSI LUIGI, BUONOMO BRUNO, CESTELLI GUIDI MARIANGELA, CHIADRONI ENRICA, CIUFFETTI PAOLO, CORCELLA GENNARO, DE LUCIA ERIKA, FERRUCCI DANIELA, GATTI CLAUDIO, HAPPACHER FABIO, MARTELLI STEFANO, MENCARELLI CLAUDIO, PICCOLO MARIA, ROTUNDO UGO, SBORZACCHI FRANCESCO, SCIASCIA BARBARA, TOSCANI DANIELE, UGOLINI EUGENIA, VASSILIEVA TATIANA, VIVIANI GIACOMO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Americo e Gianluca Magnani e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2 - ricorrenti successivi contro ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.404/2019 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che, ancor prima della proposta di definizione anticipata, è stata depositata una rinuncia al ricorso, ma da parte dei difensori dei ricorrenti successivi, sebbene con imputazione di essa ad “Amanzi Nunzio ed altri”; Rilevato che l’Amanzi è uno dei ricorrenti principali, difesi da altro difensore, difensore che anzi, rispetto all’adunanza camerale poi fissata e non tenutasi, ha depositato difese nel merito;

Ritenuto, peraltro, che, a questo punto ed anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per tutti, ricorrenti principali e successivi e deve provvedersi comunque a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il controricorso è stato notificato ai soli difensori dei ricorrenti successivi, sicché non possono certamente essere condannati alle spese, nonostante la soccombenza, i ricorrenti principali;Rilevato che rispetto all’atto di rinuncia depositato dai difensori dei ricorrenti successivi, ma con le erroneità di cui si è detto, la parte pubblica ha sottoscritto per adesione e l’istanza conteneva anche la richiesta di compensazione delle spese;

Considerato complessivamente tutto quanto appena detto e, per quanto occorre possa, che i ricorsi sono anteriori alla prima pronuncia (Cass. 32716/2019) che ha modificato, in senso sfavorevole ai ricorrenti, il precedente indirizzo, sicché appaiono ricorrere i presupposti per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiaraintegralmente estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le pa