Italian Supreme Court dismisses appeal correcting a procedural error regarding appellate court venue selection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Abdulkader Nurnuby's request to correct a previous order that remanded his case to the Milan appellate court instead of Brescia. Nurnuby argued this was a clerical error, while the Ministry contended the transfer was a deliberate procedural choice based on the principle of judicial alterity. The court ruled that the selection of the Milan court was a valid exercise of judicial discretion rather than a mistake.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383 c.p.c.; The transfer of a case to a different appellate court is a valid procedural choice based on judicial discretion and the principle of alterity, not a clerical error subject to correction.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24882-2022 proposto da: NURNUBY ABDULKADER, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA SANTILLI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 34322/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 4859/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 24882/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC RILEVATO CHE 1. Con l’ordinanza n. 34322 del 2021, questa Corte di Cassazione ha accolto (cassando con rinvio al giudice del merito) il ricorso proposto da Abdulkader Nurnuby nei confronti del Ministero dell’Interno- Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia ed ha riformato la pronuncia della Corte di appello di Brescia in ordine alle domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. Abdulkader Nurnuby ha proposto ricorso per correzione di errore materiale rilevando il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano anziché alla Corte di appello di Brescia che aveva emesso la sentenza cassata;
3. il Ministero è rimasto intimato;
4. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 383, primo comma, c.p.c, vigente ratione temporis, non è frutto di un refuso bensì di scelta processuale del Collegio decidente, come emergente sia dalla motivazione che dal dispositivo dell’ordinanza redatta dal relatore e sottoscritta dal Presidente che hanno individuato, ai fini del rinvio, il giudice d i pari grado di quello che aveva emanato la sentenza impugnata in applicazione del principio di alterità del giudice codificato dalla norma processuale.
2. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così de