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Sentenza — n. 30007/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 30007/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30007/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4339-2017 proposto da: ROMEO ROSARIO MARIA, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA PERROTTA DI ROMEO ROSARIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MANIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale Oggetto R.G.N. 4339/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 825/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/07/2016 R.G.N. 558/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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articolo 2135 c.c, articolo 117 Cost, art. 378 c.p, art. 372 c.p; Sentenza — n. 30007/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo” (Cass. n. 1534/18, cfr.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza riesame della rendita AI prestazioni assicurative correnti prestazioni d'invalidità dell'assicurato sospensione della prestazione d'assicurazione istituto di previdenza iscritto

Disposizioni normative citate

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articolo 2135 c.c
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 2135 c.c., dell’art.
articolo 117 Cost
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 117 Cost., degli artt.
art. 378 c.p
5-7 della memoria prodotta, ex art. 378 c.p.c., con assorbimento dei restantimotivi.
art. 372 c.p
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4339-2017 proposto da: ROMEO ROSARIO MARIA, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA PERROTTA DI ROMEO ROSARIO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MANIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale Oggetto R.G.N. 4339/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 825/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/07/2016 R.G.N. 558/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ANNALISA GIACCHINO per delega verbale avvocato GIOVANNI MANIA;udito l'avvocato ANTONINO SGROI. R.G. 4339/17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del giorno 8.8.2016 n. 825, la Corte d’appello di Catania respingeva l’appello proposto da Rosario Maria Romeo, avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 5.397,84, per contributi IVS fissi/percentuali e somme aggiuntive, dal medesimo non versate negli anni 2003-2008.

La Corte d’appello, a supporto degli assunti di rigetto del gravame di Rosario Maria Romeo, ha ritenuti insussistenti i requisiti per ritenere che l’azienda oggetto di controversia potesse beneficiare del trattamento previdenziale e assicurativo di favore, riconosciuto alle imprese agrituristiche. Avverso tale sentenza, il Romeo ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 2135 c.c., dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e dell’art. 56 della L.R. siciliana n. 4/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva richiamato la normativa in materia di imprenditore agricolo professionale e di imprenditore agricolo a titolo principale e ai relativi limiti di natura reddituale, per godere dei benefici previdenziali richiesti, quando invece la fattispecie doveva inquadrarsi nel novero delle controversie attinenti alla classificazione di un’attività quale agrituristica o terziaria.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 2135 c.c., dell’art. 2 della L.R. siciliana n. 25 del 1994, della circolare dell’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste della regione siciliana del 23 luglio 1997 n. 239, dell’art. 3 del d.lgs. n. 228/01, del decreto assessorile della Regione siciliana n. 568 del 28 maggio 2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non avrebbe applicato il principio di prevalenza delineato dalla normativa in materia, di cui alla normativa secondaria emessa dall’Assessorato richiamato in rubrica, per l’attività agrituristica, perché, ad avviso del ricorrente, non sarebbe corretto procedere al calcolo “diretto” della prevalenza dell’attività agricola attraverso il raffronto del numero di giornate lavorative in ciascuna delle due attività (agricola e agrituristica), bensì si dovrebbe procedere a un calcolo “calibrato”, sulla base degli indici tabellari, di cui al decreto assessorile n. 568 del 28 maggio 2004 (infatti, ad avviso del ricorrente, l’attività propriamente agricola e l’attività agrituristica presentano grandezze economiche differenti, pertanto, il legislatore avrebbe scelto dei parametri tecnici per consentire di determinare la prevalenza e la principalità dell’una attività rispetto all’altra, al fine di godere dei benefici previdenziali, in quanto l’attività agrituristica potrebbe essere, invece, inquadrata nel settore terziario).

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’articolo 117 Cost., degli artt. 2 e 5 L.R. siciliana n. 25/94 e della normativa di attuazione, dell’art. 7 della legge n. 96 del 2006 e dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva ritenuto incompetente l’Inps, in materia di qualificazione delle aziende agrituristiche, ritenendo, invece, la legittimità della competenza dell’operato dell’Inps, per come manifestato in sede ispettiva, quando invece tale competenza ricadeva in capo all’organo regionale competente a rilasciare il nulla osta all’attività (cioè, l’IPA), come da tutta la documentazione allegata (cfr. p. 22 del ricorso).

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, in riferimento alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per la omessa valutazione degli atti amministrativi riferiti al nulla osta e alla autorizzazione comunale allo svolgimento dell’attività agrituristica. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo della controversia, con riferimento alla violazione degli artt. 112, 115 e 116, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., relativamente a due CTU in atti rese in distinti giudizi, davanti alla sezione lavoro del tribunale di Catania (in quanto riferite a cartelle e annualità diverse), ed aventi ad oggetto la qualificazione dell’attività agrituristica svolta dal ricorrente, quindi, il medesimo oggetto dell’accesso ispettivo, il cui verbale non ha fede privilegiata in merito alla fondatezza degli apprezzamenti degli ispettori.

Con il sesto motivo di ricorso, in via subordinata, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., lamentando la mancata compensazione delle spese di lite riferite al secondo grado di giudizio, perché l’autorizzazione amministrativa e il nulla osta avevano determinato la convinzione di agire nel pieno rispetto delle norme di legge. Il ricorso è fondato, in accoglimento dell’eccezione di giudicato sollevata alle pp. 5-7 della memoria prodotta, ex art. 378 c.p.c., con assorbimento dei restantimotivi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo” (Cass. n. 1534/18, cfr.

Cass. nn. 18464/18, 16847/18, 15846/23). Nella specie, deve rilevarsi, che nelle more del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha documentato la pronuncia di due sentenze, passate in giudicato (cfr. attestazioni della cancelleria), tra le medesime parti, aventi ad oggetto la contribuzione per i medesimi anni ed identiche questioni giuridiche, che hanno riconosciuto la sussistenza della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica e che questa si poneva in rapporto di complementarietà con la prima: tali sentenze, emesse dal tribunale di Catania, nn. 4321/17 e 4305/17, concludono entrambe, nel senso dell’illegittima qualificazione come commerciale dell’attività svolta dal ricorrente.

Tali pronunce, pertanto, in quanto divenute definitive, rientrano nei comandi normativi di cui non può non tenersi conto nel presente giudizio, così da giustificare l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata conrinvio della causa per un nuovo esame della controversia da parte della Corte del merito,in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presen