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Ordinanza — n. 29934/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement agreement ending the legal dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29934/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following the parties' settlement agreement. The INPS, as the appellant, argued against the lower court's ruling on public employment remuneration, but the opposing parties reached a conciliation deal that resolved all contentious issues. Consequently, the court determined that the need for judicial protection had vanished, rendering the appeal inadmissible and terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the subject matter of the litigation ceases to exist, precluding the admissibility of cassation appeals and exempting the appellant from the doubled uniform contribution.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement cessazione materia contendere doubled uniform contribution conciliazione giudiziale concordato nel fallimento omologazione della transazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33932/2019proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina Ciriello e Angelo Guadagnino -ricorrente - contro Edmondo CASCIOLI, Enrico COSTAN Z I FANTINI, Marcello FERRETTI, Giorgio GREGORI, Pietro Paolo MANCINI, Raffaella PAGNOZZI, Giovanni PIERANDREA, David PIERVINCENZI, Teresa ROMEO, Salvatore SPEZIALE e Claudia STEFANELLI -intimati - Oggetto Pubblico impiego.

INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.33932/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B avverso la sentenza n. 1851/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 7/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato che part e ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegati«accordi di conciliazione» , che regola no anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del