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Ordinanza — n. 29839/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension start date follows application date, not contribution maturity date, under cumulative contribution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29839/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Bettinelli Orlando a pension starting from the month following his application date. The INPS argued the pension should commence from the month after the contribution rights were actually matured in 2008, citing specific administrative decrees. The court rejected this, establishing that when contributions from different periods are cumulatively computed, the pension treatment must begin from the application date to ensure the prior contributions form part of the required contribution base.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282; Art. 22, co. 5 l. n. 153/69: When pension rights are established through the cumulative computation of contributions from different management periods, the pension treatment commences from the month following the application date, not the date of contribution maturity.

Parole chiave

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cumulative contribution computation pension start date determination separate management fund administrative decree application contribution period merger accredito di vecchiaia età legale di pensionamento decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co.
Art. 22, co. 5 l. n. 153/69
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l.
Art. 6, co. 1 l. n. 155/81
Art. 1 d.m. 2.5.1996, n.282
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art.
Art. 2, co. 26 l. n. 335/95
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21361/21
Cass. 10396/09
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27526-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - Oggetto Gestione separata computo contributi di pregressa gestione FPLD R.G.N. 27526/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC contro BETTINELLI ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1535/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2017 R.G.N. 1388/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano riconosceva a Bettinelli Orlando Mario il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero il 1.9.2008, nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal 1.2.2012. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Bettinelli avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso l’AGO.

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.9.2008, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi. Bettinelli Orlando resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.

La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso l’AGO. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché delle precedenti gestioni AGO cui era iscritto, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 7 l. n.155/81 e dell’art.1 d.m. 2.5.1996, n.282. Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza diversa da quella riconosciuta, una volta stabilito che il diritto alla pensione decorreva dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo. Il primo motivo è fondato.In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m.282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza va in conclusione cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per i conseguenti accertam