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Decreto — n. 29835/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29835/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29835/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4675/2019 R.G. proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRARI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.788/2018 depositata il 25/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29835/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 4675/2019 R.G. proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRARI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.788/2018 depositata il 25/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario rinuncia alla realizzazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.788/2018 depositata il 25/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4675/2019 R.G. proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRARI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO N. 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.788/2018 depositata il 25/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l