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Ordinanza — n. 29748/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the legal dispute between INPS and private employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement between the INPS and the private employees. Both parties submitted evidence of conciliation agreements that resolved the underlying labor remuneration and appraisal issues, thereby removing the need for judicial protection. The court ruled that since the parties negotiated a new framework replacing the contested judgment, the legal basis for the cassation appeal no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A declaration of cessation of the subject matter of the dispute due to a settlement agreement between the parties precludes the application of the double unified contribution sanction and terminates the jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement INPS private employment unified contribution sanction conciliation agreement cassation dismissal labor remuneration convenzione contro la doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10282/2019proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina Ciriello, Angelo Guadagninoed Elisabetta Lanzetta -ricorrent e - contro Saverio PAVESE, Roberto PAGGINI, Tommaso ALIOTTA, Antonio PROVARONI e Prospero VITALE , elettivamente domiciliati in Roma , viale delle Medaglie d’Oron. 113, presso lo studio dell’avv.

Marco Marieni, che lirappresenta e dife nd e -controricorrenti - Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.10282/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B avverso la sentenza n. 3439/2018della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 2/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegati«accordi di conciliazione» , che regola no anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del