Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29747/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing proceedings without substantive ruling on contract breach.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29747/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower courts had ruled in favor of the medical director regarding unpaid position allowances, the plaintiff voluntarily abandoned the case before a final decision. Consequently, the proceedings terminated without the court addressing the merits of the alleged contractual breach or the specific damages claimed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal withdrawal by the plaintiff extinguishes the proceedings, preventing the court from ruling on the merits or imposing costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings contractual breach medical director position allowance contributo unificato Corte di Cassazione regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
art. 390 cod. proc. civ
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8 giugno 2022, n. 18368
civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20096/2022 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO RE con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro COLLETTI MARIANO, rappresentato e difeso dall’avv. GASPARE FRISCIA, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 164/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 24/02/2022 R.G. n. 954/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. R.G.N. 20096/2022 Pag.Rilevatoche:

1. il dott. Mariano Colletti, dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione (dirigenza medica veterinaria), ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale in conseguenza dell’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, con riferimento al periodo intercorrente dall’1.01.2008 al 31.12.2012;

2. l’ASP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, per l’infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico;

3. il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali;

4. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’ASP Agrigento e confermava la statuizione di primo grado; richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e riteneva che: -la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (le quali condizionavano la corresponsione dell’indennità di posizione variabile), configurava un inadempimento di un obbligo contrattuale, come tale fonte di responsabilità; - l ’ Azienda non aveva dimostrato, viceversa, di aver adottato i suddetti provvedimenti –stante la riferibilità della delibera n. 320/2013 ad un periodo successivo a quello oggetto della pretesa del lavoratore – né che tali mancanze fossero state determinate da impossibilità sopravvenuta, non potendosi qualificare l’atto di indirizzo dell’Assessorato Regionale, con la quale si invitavano le ASP ad astenersi dal modificare gli assetti organizzativi, quale factum principis; -corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l’importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013; - infondata era la tesi dell ’ Azienda circa l ’ avvenuta compensazione del danno attraverso l’erogazione dell’indennità di risultato in misura maggiore rispetto all’ordinario trattandosi di maggiori importi collegati a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del tutto diverse;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ASP affidandosi a due motivi, cui il dirigente medico ha resistito con controricorso;

6. il controricorrente ha depositato memoria; R.G.N. 20096/2022 Pag.7. è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell’ASP con contestuale accettazione della controparte. Consideratoche:

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);

2. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello st