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Ordinanza — n. 29743/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the legal dispute between INPS and employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29743/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement filed by both parties. The appellant, Luciano Bracciani, sought review of a lower court decision regarding his pension valuation against the INPS, but the parties subsequently negotiated a full compensation of litigation costs. The court ruled that the agreement negated the need for judicial protection, thereby rendering the previous judgments ineffective and the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach a settlement agreement resolving the underlying dispute, the court must declare the cessation of the subject matter of the dispute, as the agreement renders the contested judgment ineffective and eliminates the need for judicial protection.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement INPS pension valuation litigation costs compensation contributo unificato legal dispute resolution judicial protection necessity ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38078/2019proposto da: Luciano BRACCIANI,elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Ma rtiri di Belfiore n. 2 , presso lo studio legale degli avv. Riccardo Chilosi e Paolo De Marco , che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina Ciriello e Angelo Guadagnino -controricorrente - avverso la sentenza n. 2471/2019della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/6/2019;

Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.38078/2019 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevatoche entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.

S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;

P.Q.M.

la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del co