Cassation court dismisses appeal due to settlement agreement ending the legal dispute between INPS and private individual.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a settlement agreement between the parties. The appellant, a private individual, had challenged a second-instance judgment regarding pension valuation against the INPS, but the opposing party accepted a conciliation deal that resolved the underlying controversy. Consequently, the court ruled that the need for judicial protection had vanished, thereby terminating the legal proceedings and waiving the doubled court fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the court declares the cessation of the subject matter, rendering the appeal inadmissible and exempting the appellant from the doubled court fee.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25368/2017proposto da: Aldo BORRIELLO, elettivamente domiciliat o in Roma , viale Mazzini n. 134, presso lo studio legale degli avv. Luigi Fiorillo e Anna Buttafoco, che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,presso l’Avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avv. Cherubina Ciriello ed Elisabetta Lanzetta -controricorrente - avverso la sentenza n. 341/2017 della CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/4/2017;
Oggetto Pubblico impiego. INPS. Perizie di stima. Remunerazione. R.G.N.25368/2017 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere – cui ha aderito , nelle sue conclusioni scritte, il rappresentante della Procura Generale – con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo fermele decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendol’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità); ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass.
S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procediment o per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
P.Q.M.
la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del