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Ordinanza — n. 29737/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to cite specific legal grounds for each reason in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29737/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the single ground of appeal failed to specifically address each of the two distinct legal reasons supporting the lower court's decision. The lower court rejected the workers' claim for extra pay by ruling that social utility workers could not access certain contracts and by finding insufficient proof of overtime work. The Court held that when a decision rests on multiple independent grounds, the appellant must cite specific legal arguments for every ground to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; When a contested decision is based on multiple independent grounds, the grounds of appeal must be specifically referable to each reason, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple grounds of decision specific reference requirement social utility workers overtime proof burden lavoro aggiuntivo preparazione a un lavoro ausiliario attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, lett. E), CCDI
Art. 360 n.5 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stes

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182/2020
fra le tante Cass. n. 17182/2020;
Cass. n. 10815/2019
Cass. n. 15399/2018
fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); - all’inammissibilità consegue la condan na delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12666-2018 proposto da: FILICE MARIA, SPOSATO AMELIA, NAVIGANTE ANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentate e difese dall'avvocato GIAMPAOLO RAIA; -ricorrenti - contro REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCHINA TALARICO; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.12666/2018 Cron.

Rep. Ud.05/10/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2115/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/12/2017 R.G.N. 192/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - c he , con sentenza del 30 dicembre 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, rigettava la domanda proposta da Maria Filice, Anna Navigante e Amelia Sposato nei confronti della Regione Calabria, presso la quale erano impiegate quali lavoratrici socialmente utili addette al Servizio 26 “Tributi Contenzioso ed Entrate Regionali – Aree di Cosenza”, domanda avente ad oggetto il pagamento delle competenze spettanti per essere state inserite in un progetto obiettivo per gli anni 2006 e 2007 ed aver svolto detta attività in orario ulteriore rispetto al normale orario di lavoro; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver que sta ritenuto infondata la pretesa, dovendosi, da un lato, escludere, alla stregua della disciplina posta dall’art. 14, lett. E), CCDI, applicabile alla fattispecie, la possibilità che lavoratori socialmente utili possano partecipare alla realizzazione di progetti incentivanti riservati ai dipendenti della Regione Calabria e risultando, dall’altro, sfornita di prova la dedotta circostanza di aver svolto le istanti prestazioni di lavoro straordinario, non valendo allo scopo le attestazioni prodotte in quanto postume e, come tali, inidonee ad attestare la necessaria preventiva autorizzazione all’esecuzione delle prestazioni medesime; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria; - che le ricorrenti hanno poi presentato memoria .CONSIDERATO - che, con l’unico articolato motivo, le ricorrent i , da un lato, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa all’utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori in CIGS lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, per il quale la disciplina in questione precluderebbe l’impiego degli LSU in attività ulteriori rispetto a quelle di cui alle convenzioni che ne prevedono l’utilizzo, dall’altro, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato risultante da copiosa documentazione per il quale le stesse avrebbero eseguito prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario in quanto impiegate nella realizzazione dell’indicato progetto obiettivo; - che la sentenza impugnata, come evidenziato nello storico di lite, è fondata su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, la Corte territoriale ha escluso che gli LSU potessero invocare l’applicazione di istituti contrattuali riferibili solo agli assunti a tempo indeterminato o determinato, dall’altro ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dato la prova dell’attività svolta oltre le 20 ore di utilizzo settimanale e di avere prestato, previa autorizzazione, lavoro straordinario; - che il ricorso, quanto a quest’ultima ratio, denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oltre i limiti indicati dal riformulato art. 360 n.5 cod. proc. civ. e si risolve nella sollecitazione di un diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita al giudice di legittimità; - che n ella giurisprudenza di questa Corte è conso lidato l’orientamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020;

Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idoneia determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); - all’inammissibilità consegue la condan na delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stes