Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29732/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee's claim for hardship allowance, upholding lower court's finding of contract nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29732/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by public employees against a provincial authority regarding the payment of a hardship allowance. The lower court had declared the specific contractual clauses null because they granted the allowance to all staff categories rather than only those meeting specific hardship criteria, violating national collective agreements. The court affirmed this decision, ruling that the appeal was inadmissible due to a lack of specific procedural grounds and that the lower court correctly applied the principle of contractual autonomy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; Art. 366 n. 6 and 369 cod. proc. civ.: The court must examine the substantive validity of contractual clauses independently of the specific nullity alleged by the party, and appeals based on the mere re-evaluation of factual findings or discretionary interpretation of collective agreements are inadmissible in proceedings on legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law hardship allowance contractual nullity collective agreement procedural admissibility discretionary power legality review indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 15 contratto integrativo decentrato del 2009
artt. 1418 c.c
CONSIDERATO- che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c.
art. 2909 c.c
artt. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 12.12.2014, n. 26242
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1878-2018 proposto da: MUSACCHIO GIUSEPPE, FOGLIA GIOVANNI, CIMINO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIACRISTINA NIGRO; -ricorrenti - contro PROVINCIA DI COSENZA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1878/2018 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 CC dell'avvocato CIRO SINDONA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE PRISCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1127/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 303/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 30 giugno 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da Giuseppe Musacchio, Salvatore Cimino, Giovanni Foglia e Domenico Audia nei confronti della Provincia di Cosenza, alle cui dipendenze prestavano servizio, domanda avente ad oggetto:

a) il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di disagio, di cui l’Ente datore, dal gennaio 2009, aveva sospeso l’erogazione, intimando la restituzione delle somme corrisposte, stante la ritenuta incumulabilità con l’indennità di rischio parimenti percepita;

b) la condanna dell’Ente a restituire quanto eventualmente trattenuto a quel titolo ed a risarcire il danno patrimoniale morale ed esistenziale derivato;

c) la declaratoria di illegittimità della pretesa restitutoria di quanto percepito al predetto titolo dal 2004 al 2008;- che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto insussistente il diritto azionato dagli istanti atteso che i contratti decentrati integrativi in vigore presso la Provincia di Cosenza nel periodo interessato dalla pretesa restitutoria , lungi dall’individuare, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto del 1999, specifiche “fattispecie” nelle quali l’attività lavorativa è da intendersi svolta in “condizioni particolarmente disagiate” avevano disposto in modo che l’indennità fosse attribuita a tutto il personale di categoria A, B e C; -che la Corte territoriale ha ritenuto le relative disposizioni nulle ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, per contrasto con la disciplina posta dal CCNL e conseguentemente indebita la corresponsione dell’indennità per il periodo in questione, dovuta la restituzione delle somme percepite senza titolo, non provata la spettanza per il futuro dell’indennità di disagio secondo la nuova disciplina di cui all’art. 15 del contratto integrativo decentrato del 2009; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono, degli originari istanti, i sig.ri Musacchio, Cimino e Foglia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso la Provincia di Cosenza.

CONSIDERATO- che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 101 c.p.c., imputano alla Corte territoriale di avere dichiarato la nullità della clausola per una ragione diversa da quella fatta valere dalla Provincia di Cosenza e sostengono che ciò non poteva avvenire in grado di appello e che, comunque, la Corte avrebbe dovuto provocare il contraddittorio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 17, comma 2, CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali dell’1.4.1999, 14, CCDI per la Provincia di Cosenza del 2005, 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c., nonché dell’art. 2909 c.c., i ricorrenti lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale intesa ad affermare l’esorbitare della disciplina attuativa del CCNL posta dal contratto integrativo dai presupposti per il riconoscimento dell’indennità previsti in ambito nazionale; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, e 17, comma 2, CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali dell’1.4.1999, 14, CCDI per la Provincia di Cosenza del 2005, 7, comma 5 e 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c., i ricorrenti lamentanola non conformità a diritto della sancita nullità della clausola del contratto integrativo, non essendo espressamente previste situazioni ostative al riconoscimento generico dell’indennità a intere categorie di personale e ricorrendo nella specie le condi zioni richieste dal CCNL; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost.

è prospettata in relazione al mancato apprezzamento da parte della Corte territoriale di quanto affermato dai ricorrentie non contestato dall’Ente datore, da ritenersi dunque provato, circa la ricorrenza del presupposto dell’aver svolto attività all’esterno dell’Ente, cui il nuovo CCDI del 2008 aveva subordinato il riconoscimento dell’indennità di disagio, elemento il cui accertamento avrebbe reso superflua l’allegazione e prova dell’intervenuta certificazione della circostanza da parte del dirigente, che non integra un elemento costitutivo del diritto del dipendente; - che il primo motivo si rivela inammissibile perché l’error in procedendo non è denunciato nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 cod. proc. civ., non indica né trascrive gli atti processuali rilevanti (il cui esame è necessario per la valutazione della denunciata violazione del principio del contraddittorio), non ripercorre lo sviluppo della vicenda processuale;-che la Corte territoriale, nel ravvisare una causa di nullità diversa da quella prospettata dalla parte non si è discostata dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.

Cass. S.U. 12.12.2014, n. 26242) secondo cui “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”; - che, di contro, infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, dovendo ritenersi avere la Corte territoriale correttamente rilevato a carico del contratto integrativo l’attuazione in difformità dai criteri posti dal contratto nazionale, non ravvisandosi alcun vizio logico e giuridico nella ritenuta incompatibilità del generico riconoscimento dell’indennità a categorie di personale nel loro complesso con la previsione che voleva quell’indennità riconosciuta solo a fronte della ricorrenza di specifiche condizioni di particolare disagio, ed altrettanto correttamente desunto la nullità della clausola difforme dal disposto dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 che espressamente la contempla; - che nuovamente inammissibile deve ritenersi il quarto motivo, in quanto si risolve nella mera confutazione della valutazione delle risultanze istruttorie rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito nonché della stessa interpretazione della norma posta dalla contrattazione integrativa, di cui si chiede il vaglio in via diretta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. viceversa non consentito in sede di legittimità; - che il ricorso va, dunque, rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p