Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29723/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal, extinguishing the legal proceedings without substantive ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29723/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower courts had previously awarded damages to the pharmaceutical director for unpaid variable position allowances, the administrative entity voluntarily abandoned the case during the cassation phase. Consequently, the court ruled that the procedural extinction occurred without a need to address the merits or award costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A formal withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any substantive judgment on the merits or the imposition of standard costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code administrative liability position allowance dispute prestazioni indebitamente riscosse lacuna contributiva indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
civ., comporta, ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 1218 cod. civ
art. 390 cod. proc. civ
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8 giugno 2022, n. 18368
civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17096/2022 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CASTELLANO con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro SAIEVA STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avv. MARGHERITA BRUCCOLERI, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1415/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 28/12/2021 R.G. n. 461/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. R.G.N. 17096/2022 Pag.Rilevatoche:

1. la dott.ssa Stefania Saieva, dirigente farmacista titolare di incarico exlett. b ) del comma 1 dell’art. 27 del c.c.n.l., ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale in conseguenza dell’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni, con riferimento al periodo intercorrente tra il 01.04.2007 e il 31.12.2012;

2. l’ASP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda eccependo preliminarmente l’intervenuto giudicato e deducendo l’infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico;

3. il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali;

4. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’ASP Agrigento e confermava la statuizione di primo grado; richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e riteneva che: - l ’ Azienda non aveva dimostrato che la mancata graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (che condizionava la corresponsione dell’indennità di posizione variabile), costituente inadempimento, fosse stata determinata da impossibilità sopravvenuta; -la fattispecie andava qualificata quale inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ. come tale produttivo di danno in re ipsa, legato all’omessa corresponsione dell’indennità ‘pattiziamente’dovuta; -era da respingere l’eccezione di giudicato esterno atteso che il separato giudizio definito con sentenza n. 816/2015 non aveva avuto ad oggetto la domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale; -trattandosi di azione risarcitoria la stessa era soggetta al termine di prescrizione ordinario; -corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l’importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013; - infondata era la tesi dell ’ Azienda circa l ’ avvenuta compensazione del danno attraverso l’erogazione dell’indennità di risultato in misura maggiore rispetto all’ordinario trattandosi di maggiori importi collegati a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del tutto diverse;

R.G.N. 17096/2022 Pag.5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ASP affidandosi a due motivi, cui il dirigente medico ha resistito con controricorso;

6. la ricorrente ha depositato memoria; 7. è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell’ASP con contestuale accettazione della controparte. Consideratoche:

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);

2. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s