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Ordinanza — n. 29711/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court notes no contribution unificato payment required for withdrawn appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the health authority against the lower court's award of damages to a medical director was formally withdrawn by the appellant. The court noted that the withdrawal extinguished the proceedings without a ruling on the merits of the underlying contract dispute regarding variable position allowance. Consequently, the court declared the appeal extinct and determined that no additional contribution unificato payment was required from the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without a substantive ruling, and the non-victorious party is not obligated to pay the additional contribution unificato under Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings contribution unificato non-victorious party contractual damages medical director variable allowance indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1218 cod. civ
art. 390 cod. proc. civ
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 giugno 2022, n. 18368
civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6953/2022 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINA SCHIFANO con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente - contro DE MARCO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE FRISCIA, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 827/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata il 02/09/2021 R.G. n. 1133/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. R.G.N. 6593/2022 Pag.Rilevatoche:

1. il dott. Angelo De Marco, dirigente medico titolare di incarico di alta specializzazione (area medico veterinaria), ricorreva in primo grado per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ascrivibile in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, maturata tra il 01.01.2008 e il 31.12.2012, in conseguenza dell’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni;

2. l’ASP si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, l’infondatezza in fatto e diritto delle domande del dirigente medico;

3. il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in euro 150,00 mensili, oltre interessi legali;

4. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’ASP Agrigento e confermava la statuizione di primo grado; richiamava propri precedenti intervenuti in vicende analoghe e ritenevache: -la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi (le quali condizionavano la corresponsione dell’indennità di posizione variabile), configurava un inadempimento di un obbligo contrattuale,come tale fonte di responsabilità ex art. 1218 cod. civ.; - l ’ Azienda non aveva dimostrato, viceversa, di aver adottato i suddetti provvedimenti -stante la riferibilità della delibera n. 320/2013 ad un periodo successivo a quello oggetto della pretesa del lavoratore - né che tali mancanze fossero state determinate da impossibilità sopravvenuta, non potendosi qualificare l’atto di indirizzo dell’Assessorato Regionale, con il quale si invitavano le ASP ad astenersi dal modificare gli assetti organizzativi, quale factum principis; -trattandosi di azione risarcitoria la stessa era soggetta al termine di prescrizione ordinario; -corretta era la determinazione equitativa del danno effettuata dal Tribunale, danno con il quale si riparava alla lesione pari al mancato guadagno per effetto della privazione di una parte del trattamento economico e che era stato quantificato utilizzando quale parametro l’importo forfetizzato di cui alla delibera n. 320/2013;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ASP affidandosi a due motivi, cui il dirigente medico ha resistito con controricorso;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie; 7. è stato successivamente depositato atto di rinuncia da parte dell’ASP con contestuale accettazione della controparte. R.G.N. 6593/2022 Pag.Consideratoche:

1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l ’ estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (Cass. 8 giugno 2022, n. 18368);

2. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stes