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Ordinanza — n. 29385/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29385/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29385/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32800-2019 proposto da: DELLEGRAZIE ROSA MARIA, GAUDIOSI LORENZO, GAUDIOSI MARIA, in proprio e nella qualità di eredi di GAUDIOSI ANGELO MARIA, la prima anche nella qualità di socia accomandataria di ELETTRONICA FUTURA S.A.S. di DELLE GRAZIE ROSA E C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CALDERARA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CARUSO, ANDREA FONTANA; - ricorrenti - contro Oggetto R.G.N. 32800/2019 Cron. Rep.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29385/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Per l’annullamento di questa sentenza hanno proposto ricorso Dellegrazie Rosa Maria, Gaudiosi Lorenzo e Maria Gaudiosi affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo; contro cui ha resistito Unipol Sai Assicurazioni spa. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.391 c.p.c., agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali.

Parole chiave

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federazione di riassicurazione rinascita della qualità d'assicurato cassa di assicurazione assicurazione per i superstiti compensazione dei rischi rimborso di prestazioni assicurative
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32800-2019 proposto da: DELLEGRAZIE ROSA MARIA, GAUDIOSI LORENZO, GAUDIOSI MARIA, in proprio e nella qualità di eredi di GAUDIOSI ANGELO MARIA, la prima anche nella qualità di socia accomandataria di ELETTRONICA FUTURA S.A.S. di DELLE GRAZIE ROSA E C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CALDERARA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CARUSO, ANDREA FONTANA; - ricorrenti - contro Oggetto R.G.N. 32800/2019 Cron. Rep.

Ud. 13/09/2023 CC UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dall'avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA MASUTTI, CLAUDIO PERRELLA; - controricorrente - nonchè contro STUDIO IMMAGINE S.N.C. DI SIVIERO ARIANNA C., SIVIERO ARIANNA, CAMAGNI ALESSANDRO, CAMAGNI LUIGI STEFANO, VIGANO' SABRINA, OFFICINE FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI WILLIAM C., FILIPPI CAMILLO, FILIPPI WILLIAM, INAIL; - intimati - avverso la sentenza n. 2099/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 1910/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE La Corte di Appello di Milano con la sentenza in atti in parziale riforma della sentenza impugnata rideterminava il risarcimento del danno iure hereditatis (differenziale, patrimoniale e da invalidità temporanea in favore) e di quello iure proprio rispettivamente in favore degli eredi Gaudiosi Gaudiosi Lorenzo e Dellegrazie Rosa Maria nelle misure ivi stabilite condannando al pagamento le Officine Filippi SNC, Filippi William e Filippi Camillo, anche in relazione alla somma dovuta all’INAIL; confermava nel resto la sentenza impugnata.

Per l’annullamento di questa sentenza hanno proposto ricorso Dellegrazie Rosa Maria, Gaudiosi Lorenzo e Maria Gaudiosi affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo; contro cui ha resistito Unipol Sai Assicurazioni spa. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.391 c.p.c., agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali.

L’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contrib