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Sentenza — n. 29326/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 29326/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 36381-2019 proposto da: ZAMPARUTTI STEFANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO PETRACCI, ALESSANDRA MARIN; - ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA Oggetto R.G.N. 36381/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU PATERNO', FRANCO TOFFOLETTO, ANTONIO DI STASIO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; - controricorrente - nonché contro ERGONNET S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 263/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 67/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 414 cod. proc. civ, art. 2697 cod. civ, art. 4 Cost; Sentenza — n. 29326/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 414 cod. proc. civ. censurando la sentenza di appello per avere il giudice di seconde cure, sulla base della errata interpretazione dell’atto introduttivo, ritenuto che l’originario ricorso non contenesse la impugnativa del licenziamento con richiesta di reintegra presso l’utilizzatrice Allianzs.p.a.

Parole chiave

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integrazione nell'assicurazione disoccupazione annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici retribuzione non pagata abbandono del posto di lavoro orario di lavoro irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 414 cod. proc. civ
e dell’art. 414 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 4 Cost
Denunzia che ove interpretata diversamente la norma non realizzerebbe l’equo contemperamento degli interessi delle parti e si porrebbe in contrastocon l’art. 4 Cost.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 36381-2019 proposto da: ZAMPARUTTI STEFANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO PETRACCI, ALESSANDRA MARIN; - ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICA Oggetto R.G.N. 36381/2019 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU PATERNO', FRANCO TOFFOLETTO, ANTONIO DI STASIO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO; - controricorrente - nonché contro ERGONNET S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 263/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 67/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso; udito l'Avvocato FABIO PETRACCI; udito l'Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale dell'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO. FATTI DI CAUSA 1. Stefano Zamparutti adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste e, premesso il ricorrere di un’ipotesi di somministrazione irregolare con Allianz s.p.a., chiedeva accertarsi la costituzione con quest’ultima società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il corretto inquadramento professionale e la condanna della convenuta Allianz alle conseguenti differenze economiche in relazione all’inquadramento professionale rivendicato.

2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, accertava la sussistenza della somministrazione irregolare e la costituzione di un rapporto di lavoro con Allianz s.p.a. fino alla data del licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro, Ergonnet. s.r.l., configurato quale valido atto interruttivo del rapporto di lavoro instauratosi con la società utilizzatrice. Ciò sul rilievo che in base al combinato disposto degli artt. 27 comma 2 e 29 d. lgs. n. 276/2003, il licenziamento intimato ricadeva tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro destinati ad incidere anche sul rapporto di lavoro di fatto instaurato con la società Allianz s.p.a.

3. La Corte di appello di Trieste, respinto l’appello incidentale di Allianz s.p.a., in parziale accoglimento dell’appello principale ha accertato il diritto di Stefano Zamparutti alle differenze retributive tra quanto percepito dalla formale datrice di lavoro e quanto dovuto da Allianz s.p.a. in relazione al periodo di lavoro alle dipendenze di quest’ultima società come individuato dal giudice di primo grado; ha dichiarato inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello la domanda avente ad oggetto la reintegra in servizio del lavoratore presso Allianz s.p.a. e/o il risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento. 3.1.

Per quel che ancora in questa sede rileva, la Corte distrettuale ha ritenuto infondate le censure svolte dal lavoratore alla statuizione di prime cure in punto di riconoscimento dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro con Allianz s.p.a. connesso al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro, Ergonnet s.r.l.. ed escluso che fosse stata offerta la prova dello svolgimento di mansioni connesse al reclamato un ruolo direttivo. In particolare, in relazione al primo profilo, rilevata la inammissibilità, in quanto tardiva, della domanda di reintegrazione e/o risarcimento connessa al licenziamento illegittimo, avanzata solo in seconde cure dall’originario ricorrente, ha ritenuto di condividere l’approdo interpretativo del primo giudice in punto di efficacia interruttiva (rectius estintiva) del rapporto di lavoro con l’utilizzatrice Allianz da connettersi, ai sensi dell’art. 27 d. lgs n. 276/2003, al licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro Ergonnet s.r.l., ulteriormente osservando che la chiara indicazione legislativa non prestava il fianco a sospetti di incostituzionalità.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Stefano Zamparutti sulla base di cinque motivi; il ricorrente ha inoltre solleva to questione di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria in relazione all’art. 38 d.lgs n. 81/2015, applicabile alla fattispecie; Allianz s.p.a ha resistito con controricorso; Ergonnet s.r.l. è rimasta intimata. Stefano Zamparutti e Allianz s.p.a. hanno ciascuno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell’art. 38 d. lgs n. 81/2015, normativa applicabile ratione temporis in ragione della data del licenziamento, intimato il 25 maggio 2016; in particolare sostiene in relazione alla concreta fattispecie, che assume connotata dalla nullità della somministrazione e dall’inesistenza delle ragioni dedotte dal somministratore, la inapplicabilità del comma 3 dell’art. 38 d. lgs. n. 81/2015 laddove esso consente di ritenere come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione gli atti di gestione del rapporto da parte del somministratore.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 414 cod. proc. civ. censurando la sentenza di appello per avere il giudice di seconde cure, sulla base della errata interpretazione dell’atto introduttivo, ritenuto che l’originario ricorso non contenesse la impugnativa del licenziamento con richiesta di reintegra presso l’utilizzatrice Allianzs.p.a.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova in ordine alla dedotta sussistenza del giustificato motivo di recesso, onere che doveva essere posto a carico della società Allianz, la quale nulla aveva offerto o chiesto di offrire sul puntosul piano probatorio.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2 l. n. 604/1966 censurando la sentenza impugnata per l’omesso rilievo della genericità dei motivi di licenziamento indicati nella lettera di recesso di Ergonnet. s.r.l.

5. Con il quinto motivo deduce errata interpretazione dell’art. 38 d.lgs n. 81/2015 censurando, in sintesi, la affermazione della esistenza di un valido effetto interruttivo connesso adun atto non proveniente dal reale titolare del rapporto di lavoro ma da un soggetto ad esso estraneo; sostiene che l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento avrebbe dovuto imporre la impugnazione nei confronti di entrambi i soggetti, datore formale e sostanziale, ma con la reale causale della carenza del relativo potere. Denunzia che ove interpretata diversamente la norma non realizzerebbe l’equo contemperamento degli interessi delle parti e si porrebbe in contrastocon l’art. 4 Cost. e con il principio di cui all’art. 30 Carta dei diritti fondamentali UE che impone la necessità che ogni licenziamento sia giustificato, con l’art. 24 della Carta Sociale Europea ., oltre che con la convenzione OIL- l. n. 158/1982 .

6. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto alla luce dell’intervento nomofilattico di Cass. n. 10694 del 2023, pronuncia alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., che ha espresso il seguente principio di diritto : “ In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 - ov e è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.” 6.1.

Nell’arresto richiamato il giudice di legittimità ha diffusamente argomentato sull’effettivo carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 80 bis del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020, carattere riconoscibile dall’intento espressamente manifestato di chiarire la portata della norma interpretata precisandone il contenuto normativo in relazione ai possibili significati astrattamente attribuibili all’espressione di cui al comma 3 dell’art. 38 d. lgs n. 81/2015 secondo la quale “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore … nella gestione del rapporto … si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”.

7. All’accoglimento del prim o motivo consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso e la irrilevanza della questione di compatibilità costituzionale e comunitaria sollevata dall’odierno ricorrente 8. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composi