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Decreto — n. 29259/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29259/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29259/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27150/2022 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro DI GIACOMO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 113, presso lo studio dell’avvocato MARIENI MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TALLADIRAANTONIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2050/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29259/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro DI GIACOMO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 113, presso lo studio dell’avvocato MARIENI MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TALLADIRAANTONIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2050/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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trattative transattive fine del processo assunzione delle spese contratto di compensazione ripetibili composizione amichevole

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27150/2022 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro DI GIACOMO ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 113, presso lo studio dell’avvocato MARIENI MARCO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TALLADIRAANTONIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2050/2022 depositata il 10/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno integralmente compensate fra le parti in conformità alla loro congiunta richiesta

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione Così deciso