Ordinanza — n. 29252/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 22777-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA n. 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DELL'ANNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.22777/2017 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 c.p, art. 2946 c.c, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 29252/2023 — snciv · Corte di Cassazione: alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; Inps e SCCI s.p.a hanno depositato procuraspeciale in calce al ricorso notificato; Giovanni Stranieri non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: ADER ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti, sebbene nessuna delle stesse avesse svolto attività difensiva; che, pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22777-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA n. 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DELL'ANNA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.22777/2017 Cron.
Rep. Ud.19/09/2023 CC contro STRANIERI GIOVANNI; -intimato - avverso la sentenza n. 904/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/04/2017 R.G.N. 1779/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: Giovanni Stranieri propose opposizione - fondata sulla eccepita prescrizione del credito - avverso l’atto di pignoramento presso terzi, notificatogli da Equitalia Sud s.p.a. in data 30.10.2012, e riferito a precedente cartella esattoriale notificata il 14.4.2001 su istanza dell'INPS in ragione di contributi previdenziali non versati; il Tribunale di Lecce accolse l'opposizione dichiarando la prescrizione del credito; la Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 904 del 2017, rigettò il gravame proposto da Equitalia Sud s.p.a. ritenendo applicabile il termine prescrizionale più breve previsto per i crediti originari, e non quello decennale; la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente causa di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., sulla base di un motivo relativo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3) alla violazione dell'art. 2946 c.c. in ragione della mancata applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione trattandosi di credito oggetto di cartella di pagamento notificata e non opposta dal debitore; Inps e SCCI s.p.a hanno depositato procuraspeciale in calce al ricorso notificato; Giovanni Stranieri non ha svolto attività difensiva; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: ADER ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo pec alle altre parti, sebbene nessuna delle stesse avesse svolto attività difensiva; che, pertanto, s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cass