Ordinanza — n. 29247/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23140-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - Oggetto Pensione supplementare R.G.N. 23140/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC contro BOVE ROSALIA LUCIANA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA FUMAROLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 1451/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 29247/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) d.l. n.201/11 conv. con mod. in l. n.214/11, bensì quello precedente, fatto salvo dalla clausola di salvaguardia contenuta all’art.24, co. 3 d.l. n.201/11. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. Bove Rosalia Luciana resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5 l. n.1338/62, dell’art.1, co.2 d.m. 282/96 e dell’art.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23140-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - Oggetto Pensione supplementare R.G.N. 23140/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC contro BOVE ROSALIA LUCIANA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA FUMAROLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 1451/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Bove Rosalia Luciana il diritto alla pensione supplementareex art. 5 l. n.1338/62 rispetto alla contribuzione versata alla Gestione separata ed essendo ella già titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La domanda di pensione supplementare era stata presentata il 31.10.12, ma la Corte d’appello riteneva che il requisito anagrafico da considerare fosse non quello vigente al tempo della domanda e dettato dall’art. 24, co.6, lett.
b) d.l. n.201/11 conv. con mod. in l. n.214/11, bensì quello precedente, fatto salvo dalla clausola di salvaguardia contenuta all’art.24, co. 3 d.l. n.201/11. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. Bove Rosalia Luciana resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5 l. n.1338/62, dell’art.1, co.2 d.m. 282/96 e dell’art.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11.
Secondo l’Inps la pensione supplementare costituisce un trattamento autonomo rispetto alla pensione di base, di anzianità o di vecchiaia, e il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello previsto dalla legge in vigore al tempo della domanda, non potendo valere la clausola di salvaguardia di cui all’art.24, co.3 d.l. n.201/11 che ha riguardo al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, e non alla pensione supplementare. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento consolidato a partire da Cass.9293/16 (in seguito, v.
Cass.22009 e 22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che l a pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l ’ accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa di pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, con la conseguenza che le clausole di salvaguardia previste in punto di requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di anzianità o vecchiaia, non rilevano ai fini del diverso trattamento della pensione supplementare.
L’orientamento citato ha sempre riguardo alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co. 3 l. n.243/04, che però ha tenore analogo alla clausola di salvaguardia di cui qui si discute, ovvero l’art. 24, co.3 d.l. n.201/11. In entrambi i casi, infatti, la clausola di salvaguardia concerne il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, e non il trattamento pensionistico supplementare, che, come detto, ha natura autonoma. Perciò, quanto affermato da questa Corte (Cass.31519/21, Cass.6040/18) rispetto all’art.1, co. 3 l. n.243/04, ovvero che la clausola opera solo ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, e non può estendersi alla pensione supplementare siccome previsione eccettuativa della regola generale, deve valere anche per la clausola di salvaguardia dell’art.24, co.3 d.l. n.201/11.
Posto dunque che il regime applicabile è quello in vigore al tempo della domanda, esclusa la rilevanza della clausola di salvaguardia, vale l’art.24, co.6 lett.
b) d.l. n.201/11, che pone il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata; requisito non posseduto dalla controricorrente al tempo della domanda. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in d