Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29086/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses labor dispute appeal due to missed 180-day judicial challenge deadline under new civil code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29086/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the labor dispute appeal inadmissible because the employee failed to file the judicial challenge within the 180-day statutory period. Although the employee had previously challenged the dismissals administratively, they waited until 2019 to sue, missing the deadline established by the new text of Article 32 of Law 183/2010. The court applied the general rule that shorter statutory terms apply retroactively to pending cases, ruling that no specific transitional provision saved the employee's rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 legge n. 183/2010; Art. 252 disp. att. c.c.: The new shorter judicial challenge period applies retroactively to pending cases, establishing that the principle of legal certainty does not exempt parties from new statutory deadlines when no specific transitional rule exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory limitation period judicial challenge deadline retroactive application transitional provisions labor law dismissal legal certainty principle inadmissible appeal scadenza di disdetta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 legge n. 183/2010
per quanto ancora rileva, in applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, la Corte territoriale ha ribadito la decadenza, a norma del novellato testo (dall’art. 32 legge n. 183/2010) dell’art.
Art. 6 legge n. 604/1966
183/2010) dell’art. 6 legge n.
Art. 252 disp. att. c.c.
b) il consolidato impiego, alla stregua di principio generale, dell’art. 252 disp. att. c.c., in virtù del richiamo de“i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.
Art. 360bis n. 1 c.p.c.
esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis, n.
Art. 1442 c.c.
art. 32 legge n. 183/2010
per quanto ancora rileva, in applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, la Corte territoriale ha ribadito la decadenza, a norma del novellato testo (dall’art. 32 legge n. 183/2010) dell’art.
art. 6 legge n. 604/1966
183/2010) dell’art. 6 legge n.
artt. 18 legge n. 300/1970
il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, come mod.
art. 24 Cost
Né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc determina violazione dell'art. 24 Cost., dell'art.
art. 1442 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 15352/15
Cass. S.U. n. 6173/08
Corte cost. n. 20/94
6173/08), che ha condiviso sul punto un'analoga affermazione della Corte costituzionale (Corte cost. n. 20/94).” (Cass.
Corte cost. n. 56/2015
Cass. 4 luglio 2016, n. 13598
6 e 13 CEDU, perché quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa anche la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1bis (Cass. 4 luglio 2016, n. 13598, in motivazione sub p.ti da 3.3 a 3.5; Cass.3 maggio 2018, n.
Cass. 3 maggio 2018, n. 10521
13598, in motivazione sub p.to 3.5; ripresa da Cass. 3 maggio 2018, n. 10521);
Cass. 20 settembre 2019, n. 23535
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8302-2021 proposto da: SERENA LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO DALLA CHIESA; - ricorrente - contro C.R.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA, che la rappresenta e difende Oggetto R.G.N. 8302/2021 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC unitamente agli avvocati ALESSANDRO GHIBELLINI, STEFANO GHIBELLINI; - controrico rrente - avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2021 R.G.N. 1009/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 20 gennaio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo principale del lavoratore e incidentale di C.R.M. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, di inammissibilità del ricorso del primo di impugnazione dei licenziamenti intimatigli il 24 luglio 2006 e 16 agosto 2006, in ragione del raggiungimento dell’età pensionabile, per intervenuta decadenza;

2. per quanto ancora rileva, in applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, la Corte territoriale ha ribadito la decadenza, a norma del novellato testo (dall’art. 32 legge n. 183/2010) dell’art. 6 legge n. 604/1966, introduttivo dell’onere di impugnazione giudiziale entro il termine di 270 giorni (successivamente ridotto a 180 giorni) da quella stragiudiziale, a pena della sua inefficacia, decorrente – anche per il rapporto di specie, non ancora esaurito all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 54 d.l. 225/2010 conv. in legge n. 10/2011, introduttivo del comma 1bis dell’art. 32 cit. – dal 31 dicembre 2011: avendo il lavoratore, dopo la tempestiva impugnazione dei licenziamenti in via stragiudiziale, proposto il ricorso giudiziale soltanto il 20 settembre 2019;

3. con atto notificato il 19 marzo 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 18 legge n. 300/1970, come mod. dalla legge n. 108/1990, 6 legge n. 604/1966, 14 disp. prel. c.c., 32 legge n. 183/2010 e succ. mod., 252 disp. att. c.c., per erronea applicazione alla fattispecie del termine decadenziale di 270 giorni di impugnazione giudiziale, in assenza di una specifica previsione normativa transitoria, necessaria per la natura eccezionale dell’introduzione di un nuovo regime di decadenza – non ravvisabile nella generale disposizione di attuazione denunciata, relativa alla successione del nuovo al previgente codice civile – dovendosi ritenere applicabile a quelli in corso o stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge e non a quelli “già conclusi” (unico motivo);

2. esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis, n. 1 c.p.c.;

3. questa Corte ha un indirizzo consolidato, meritevole di continuità per la sua correttezza, secondo cui il termine decadenziale di duecentosettanta giorni, di cui all'art. 6, primo comma legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 legge n. 183/2010, si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2010, che non ha posto delimitazioni temporali - ad eccezione di quanto disposto al comma 1bis dell'art. 32 - per l'applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento e non ha, inoltre, portata retroattiva, in quanto disciplina status , situazioni e rapporti che, pur derivando da un pregresso fatto generatore, ne sono ontologicamente distinti e, quindi, suscettibili di nuova regolamentazione mediante esercizio di poteri e facoltà non consumati nella precedente disciplina.

Né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc determina violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE e degli artt. 6 e 13 CEDU, perché quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa anche la proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal citato comma 1bis (Cass. 4 luglio 2016, n. 13598, in motivazione sub p.ti da 3.3 a 3.5; Cass.3 maggio 2018, n. 10521; Cass. 24 giugno 2019, n. 16829; Cass. 8 settembre 2022, n. 26533); 3.1. la Corte territoriale ha esattamente applicato il suenunciato principio, né il motivo offre elementi che lo possano fondatamente rimettere in discussione, per la reiterazione di censure già disattese in modo argomentato e persuasivo; 3.2. occorre poi osservare, con specifico riferimento alla mancata previsione di una disposizione specifica di estensione della decadenza, in difetto di impugnazione giudiziale dei licenziamenti impugnati in via stragiudiziale (con raccomandata r.r. 21 – 22 settembre 2006) prima dell’entrata in vigore del d.l. 225/2010 (cd.

“decreto milleproroghe”) conv. in legge n. 10/2011, in assenza di una specifica previsione normativa transitoria:

a) il chiaro dettato dell’art. 32, comma 1bis legge n. 183/2010 di decorrenza dal 31 dicembre 2011, in sede di prima applicazione, dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 6, primo comma, legge n. 604/1966, come modificato dal primo comma dell’art. 32 legge n. 183/2010, di sostituzione dei primi due comma della legge n. 604/1966 con la suddetta previsione di impugnazione giudiziale entro il termine di 270 giorni (successivamente ridotto a 180 giorni) da quella stragiudiziale, a pena della sua inefficacia (nel senso dell’istituzione di un diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine, parimenti di decadenza, per il deposito del ricorso giudiziale), in riferimento, in virtù della locuzione “relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento”, proprio alle impugnazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina non ancora esaurite, in pendenza della prescrizione prevista dall’art. 1442 c.c.;

b) il consolidato impiego, alla stregua di principio generale, dell’art. 252 disp. att. c.c., in virtù del richiamo de“i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 15352/15 (sia pure nella diversa ipotesi dell'affermata applicazione della decadenza triennale introdotta dalla legge n. 238 del 1997 riguardo alla domanda volta a conseguire la prestazione indennitaria per epatite post- trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa), che operano anche nel caso in esame, il quale pone analoghi problemi nella successione dei diversi regimi.

In quell'occasione le Sezioni Unite hanno evidenziato che il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma che tale copertura non è posta in termini assoluti e inderogabili. Hanno quindi chiarito che la posizione giuridica che dà luogo ad un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio ben può essere incisa, in senso peggiorativo, in presenza di un determinato interesse pubblico che imponga interventi normativi diretti ad operare anche su posizioni consolidate, purché ciòsia proporzionato agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (cfr., da ultimo, Corte cost. n. 56/2015).

Il suddetto bilanciamento è stato, quindi, individuato con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., in base al quale, quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge. A tale disposizione deve attribuirsi il valore di regola generale, come già ritenuto da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 6173/08), che ha condiviso sul punto un'analoga affermazione della Corte costituzionale (Corte cost. n. 20/94).” (Cass. 4 luglio 2016, n. 13598, in motivazione sub p.to 3.5; ripresa da Cass. 3 maggio 2018, n. 10521);

4. dalle superiori argomentazioni discende l’inammissibilità, a norma dell’art. 360bis n. 1 c.p.c. del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per il ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a t