Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, challenged a lower court judgment against a regional health authority but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1669/2023 R.G. proposto da : MILANO NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, presso l a Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, rappresentato e difeso d a ll’avvocato CIMA ANGELO WALTER unitamente all'avvocato COLUCCIPIETRO -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato IADANZA ALFREDO (DNZLRD72P13F799R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n.40/2022 depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della definizione in rito che rende giustificato un abbattimento ai sensi dell’art. 4, co. 9, d.m. 55/2014, essendo altrimenti evidente la grave sproporzione tra le necessità di difesa cagionate e i costi propri della tariffa piena;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di l