Ordinanza — n. 28907/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d’appello di Messina confermava la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria della nullità del termine apposto al primo dei contratti di lavoro “ stagionali ” intercorsi (nel periodo dal 2002 e fino al 2010) tra Giuseppa Reale e il Consorzio Autostrade Sicilianee quella, ulteriore, di conversione in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 32 legge n. 183/2010; Ordinanza — n. 28907/2023 — snciv · Corte di Cassazione: pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di a ppello di Messina che , in diversa composizione, si atterrà all'enunciato principio di diritto nell'ulteriore esame del merito,provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30169-2018 proposto da: REALE GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CATENA SCIAMMETTA; - ricorrente - contro CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante Oggetto Lavoro precario altra amministrazione R.G.N. 30169/2018 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFU'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 368/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 195/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d’appello di Messina confermava la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria della nullità del termine apposto al primo dei contratti di lavoro “ stagionali ” intercorsi (nel periodo dal 2002 e fino al 2010) tra Giuseppa Reale e il Consorzio Autostrade Sicilianee quella, ulteriore, di conversione in rapporto a tempo indeterminato e di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010;
2. ad avviso della Corte territoriale, la causale posta a fondamento dell'apposizione del temine ai vari contratti ("sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio") era da considerarsi sufficientemente specifica, benché non vi fosse in essa alcun richiamo ad accordi collettivi, in considerazione della circostanza che la Reale aveva avuto piena conoscenza delle sottostanti ragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale, di volta in volta coincidente con il periodo estivo (o di poco precedente o successivo)nonché con il periodo natalizio, per essersi la lavoratrice in menzione iscritta, formulando esplicita richiesta in tal senso,nella apposita graduatoria formata dal Consorzio d'intesa con le 00.SS. che recepival'accordo nazionale del 20 luglio 2002 ; in particolare, il giudice d’appello rimarcava che trattavasi di graduatoria dalla quale la società aveva attinto per procedere alle assunzioni a termine, e precisavaaltresì che il primo contratto oggetto di impugnazione risaliva al novembre 2002 ed era, quindi, successivo all'accordo con le 00.SS.in menzione;
3. per la cassazione della già menzionatadecisione propone ricorso la Reale affidato a unico motivo cui resiste il Consorzio Autostrade Siciliane con controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine nonostante nella medesima non fosse contenuto alcun riferimento agli accordi collettivi intercorsi tra il Consorzio e le 00.SS.;
2. il motivo è fondato; 2.1 a riguardo, può farsi richiamo all’ordinanza di questa Corte (Cass. n. 13418 del 29 maggio 2018, cui adde Cass. n. 31700 del 4 dicembre 2019) riguardante fattispecie sostanzialmente analoga; infatti, più volte è stato affermato il principio (vedi, per tutte Cass. 1° febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23702; Cass. 27 febbraio 2017, n.4895 più di recente) secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative; 2.2 senonché, la Corte territoriale, pur riportandosi a tale orientamento giurisprudenziale, poi non ne ha fatto corretta applicazioneal caso di specie, in quanto, nonostante il rilievo che nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo, neppure per relationem , ad accordi collettivi, non l ’ ha ritenuta generica per le ragioni sopra riportate (i.e. , in considerazione della circostanza che la Reale aveva comunque avuto aliundepiena contezza delle sottostantiragioni organizzative che avevano determinato la sua assunzione stagionale); 2.3 a riguardo, giova evidenziare (dando continuità all’indirizzo di legittimità su richiamato) che la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve necessariamente essere, comunque, espressa nel contratto ‒ sia per indicazione diretta che per relationem ‒ e tale requisito formale non può essere (invero) surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può aver avuto aliunde delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine, come erroneamente ritenuto nell'impugnata sentenza;
3. pertanto, il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di a ppello di Messina che , in diversa composizione, si atterrà all'enunciato principio di diritto nell'ulteriore esame del merito,provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese