Cassation court dismisses appeal against labor law judgment regarding temporary staffing contracts and burden of proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Valle Umbra Servizi S.p.A. against a lower court ruling that established an indefinite-term employment relationship for a worker. The company argued the appellate court incorrectly placed the burden of proving seasonal waste collection needs on the staffing agency rather than the user company. The court held that the appellant failed to specify the exact grounds of the new objection and confirmed the lower court's finding that the user must demonstrate the specific business need for the temporary worker.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; In labor law cases involving temporary staffing, the user company bears the burden of proving the specific business need for the worker, and a generic objection regarding contract duration without precise specification renders the cassation complaint inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21104-2018 proposto da: VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIELUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MARCO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 21104/2018 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC COLURCIELLO CIRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIRO CENTOFANTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 390/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. Rilevato che:
1. con ricorso al Tribunale di Perugia del 6.10.11, Ciro Colurciello, esponendo di aver lavorato come operatore ecologico alle effettive dipendenze della s.p.a. Valle Umbra Servizi (in seguito VUS) per effetto di tre distinti contratti di somministrazione stipulati da VUS con Adecco Italia spa (i primi due) e con Manpower spa (il terzo), chiedeva dichiararsi l'illegittimità della clausola relativa al termine eduna sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 24.12.2005, con condanna della società VUS a riammetterlo nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32 leggen. 183/2010;
2. con sentenza del 27.6.12, il Tribunale di Perugia rigettava integralmente il ricorso introduttivo;3. in accoglimento del gravame del lavoratore, la Corte perugina rilevava, per quanto ancora di interesse,come fosse fondata la censura in ordine alla mancata corrispondenza al vero della causale dedotta nel rapporto di somministrazione (dal 24.12.2005 al 31.1.2006), con cui si faceva riferimento a «punte di più intensa attività nella raccolta dei rifiuti» tali da giustificare l’impiego dei lavoratori somministrati; rientrava nell’onere probatorio dell’appellata VUS dimostrare che, di solito, negli anni precedenti il rapporto in parola, il periodo in questione (festività natalizie) fosse stato caratterizzato da un significativo incremento della raccolta dei rifiuti rispetto agli altri periodi dell’anno, donde, in difetto di tale prova, la violazione degli artt. 20 comma 4 e 21,comma 1 lett. c), d.lgs. n. 276/2003 e la conseguente costituzione, a far data dal 24.12.2005, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 27 del ridetto d.lgs. n. 276; seguiva la statuizione di condanna della VUS al ripristino del rapporto ed al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione;
4. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso VUS, affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso illustrato da memoria. Considerato che:
1. con il primomotivo la società denuncia (ex art. 360, comma 1, n.3 cod. p roc . c iv .) la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 86 comma 9 d.lgs. n. 276/2003 e 36 d.lgs. n.165/2001 per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile l’art. 27 comma 1 della citata d.lgs. n. 276/2003 al caso di specie, malgrado la natura sostanzialmente pubblicistica della ricorrente, con conseguente condanna al ripristino del rapporto di lavoro con società 'in house' di ente pubblico locale; deduce che VUS è una soc ietà a capitale interamente pubblico, gerente il servizio idrico integrato regionale, la distribuzione del gas e di igiene urbana, sottoposta ai poteri di indirizzo e controllo degli enti locali; 1.1 il motivo è inammissibile per le ragioni , cui si fa rin vio anche ex art. 118 att. cod. proc. civ., indicate da Cass. 9.10.2020, n. 21897 che ha affrontatouna vicenda in parte sovrapponibile; infatti, nel motivo non è spiegato se ed in che termini la questione era stata affrontata dal giudice di primo grado e non è chiarito in che termini era stata specificatamente devoluta al giudice di appello; ne consegue che non è possibile comprendere se sulla statuizione si fosse o meno formato un giudicato interno ovvero se la questione fosse ancora liquida in tutti i suoi aspetti davanti alla Corte di merito; 1.2 va al riguardo ricordato che la Cassazione non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello con riguardo ad una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado ed ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa.
Tuttavia, è onere del ricorrente che contesti la statuizione dedurre di aver ritualmente impugnato (se vittorioso in primo grado, nelle forme dell’appello incidentale condizionato) la statuizione o com unque riproposto le questioni non accolte e ‒ per il principio di autosufficienza ‒indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto degli scritti difensivi a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" (cfr. Cass. 15/03/2019 n. 7499);1.3 è ius receptum infatti che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito. Pertanto, poiché la ricorrente nel caso in esame è rimasta inadempiente all'onere di specificazione della censura,il Collegio non è in grado di sapere quali fossero gli esatti termini delle questioni devolute e la censura, generica, va dichiarata inammissibile;
2. con il secondo motivo si denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 416 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto insistente sulla appellata VUS l’onere di provare la maggiore produzione di rifiuti in periodo natalizio; in realtà, grava sul ricorrente, poi appellante, l’onere di provare, anche a fronte di generiche contestazioni del convenuto, l’irregolarità della somministrazione(a tempo determinato), in quanto avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21 comma 1 lett. a), b), c), d) ede) d.lgs. n. 276/2003; 2.1 il motivoè infondato;
è ormai consolidato il principio di diritto (v. Cass. n. 22214 del 14.10.2020) secondo cui, in tema di somministrazione della manodopera, l'utilizzatore è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione(Cass. nn. 15610 del 2011, 6933 del 2012, 17540 del 2014 e 25918 del 2016;cfr. pure Cass. n. 23513 del 9/10/2017, secondo cui, in tema di somministrazione di manodopera, pur essendo il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, quest'ultimo, comunque, è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta; v . inoltre quanto più diffusamente precisato da questa Corte con l'ordinanza n. 30273 in data 22/11/2018 cui perciò integralmente si rimanda);
3. alla stregua dei rilievi già indicati, la sentenza impugnata, la cui motivazione è esente da censure, merita conferma; il ricorso deve essere ‒ conclusivamente ‒ rigettato, con addebito a VUS , parte soccombente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro €. 5.000,00 per c ompensi professionali , oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Siro Centofanti dichiaratosi anticipatario. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo un