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Ordinanza — n. 28843/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28843/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1400-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, Oggetto Imponibile contributivo, reddito capitale, reddito d’impresa R.G.N. 1400/2017 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28843/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Tale reddito, proseguiva la sentenza, ha natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,ricorre per un motivo. Grassi Renato e Valentini Franco resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il l’unico motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90.

Parole chiave

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reddito delle partecipazioni in diritto tributario imputazione dei contributi imposta sui redditi da capitale determinazione di contributi provvisori contributo personale dividendo di una società
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1400-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, Oggetto Imponibile contributivo, reddito capitale, reddito d’impresa R.G.N. 1400/2017 Cron.

Rep. Ud. 19/09/2023 CC EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - ricorrenti - contro VALENTINI FRANCO, GRASSI RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMPO CATINO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BELTRAMI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 285/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/09/2016 R.G.N. 147/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che avevano accolto l’opposizione proposta da Grassi Renato e Valentini Franco a due avvisi di accertamento relativi a omessa contribuzione dovuta in relazione alla loro attività di artigiani. Riteneva la Corte che non dovesse computarsi nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti dall’iscritto alla Gestione degli artigiani e dei commercianti,il reddito percepito quale socio di capitale in una s.r.l. nella quale non viene svolta alcuna attività lavorativa.

Tale reddito, proseguiva la sentenza, ha natura di reddito di capitale e non di reddito d’impresa, cui solo fa riferimento l’obbligo contributivo. Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,ricorre per un motivo. Grassi Renato e Valentini Franco resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il l’unico motivo di ricorso,l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, in connessione con la l. n. 233/90.

Sostiene che l’approdo alquale sono pervenuti i giudici di merito sarebbe frutto di una erronea ricostruzione, in quanto la normativa richiamata distinguerebbe tra imposizione fiscale e imposizione previdenziale, al fine di assicurare un ampio spettro di commisurazione dei contributi previdenziali, coerentemente con la gestione solidaristica del sistema, producendo un effetto positivo sulla posizione del soggetto interessato anche ai fini pensionistici. Il motivo è da respingere. Risulta dagli atti che i controricorrenti, oltre a svolgere attività di artigiani, hanno percepito per alcuni anni un reddito derivante dalla loro partecipazione in qualità di soci della Selea s.r.l., società nella quale non hanno svolto alcuna attività lavorativa.

L’Inps pretende che tali redditi debbano considerarsi al fine di individuare il reddito complessivo da sottoporre a contribuzione. Ai sensi dell’art. 1 l. n.233/90, il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti “è ”. In seguito, l’art. 3-bis, co.1 d.l. n. 3-bis d.l. n.384/92, conv. con modif. dalla l. n.438/92, ha disposto che “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” Con orientamento consolidato cui si intende dare continuità, questa Corte ha affermato che la norma, facendo riferimento al “reddito d’impresa”, rinvia alla definizione che ne dà il d.P.R. n.917/86, e che è distinta dalla nozione di “reddito da capitale”.

In particolare (Cass.21540/19, seguita tra le altre da, Cass.3829 e 3637/21, Cass.4180/21, Cass.20626/23), ha specificato che sono redditi da capitale i redditi da partecipazioni in società di capitali presso le quali non si svolga attività lavorativa. Tali redditi vanno quindi esclusi dalla base di calcolo individuata dal citato art. 3-bis, co.1. L