Ordinanza — n. 28809/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 19500-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 19500/2018 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 c.p; Ordinanza — n. 28809/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e poi, dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296/06, degli artt. 2964, 2966 e 2967 cc., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che fosse intervenuta decadenza nei confronti dell’Inps, nonostante in data 1.3.13, entro due anni dalla conclusione del rapporto scaturente dal contratto di appalto, l’Istituto avesse provveduto a notificare il verbale ispettivo alla committente e, quindi, avesse compiuto unatto impeditivo della decadenza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19500-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrenti - contro CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 19500/2018 Cron.
Rep. Ud. 28/04/2023 CC avverso la sentenza n. 1963/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2017 R.G.N. 888/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 19500/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.12.2017 n. 1963, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione della società Ceva Logistics Italia srl, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta dell’Inps, per € 473.901,00, a titolo di contributi omessi, riferibili al periodo successivo al 31 marzo 2011, data in cui sarebbe cessata qualsiasi attività della subappaltatrice, la società Joule srl (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
La pretesa dell’Inps era stata prospettata ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03, con riferimento al ruolo di committente che la Ceva Logistics Italia srl aveva assunto nell’ambito del contratto di appalto concluso con Morgan spa, per l’attività di movimentazione dei prodotti presso lo stabilimento di Zibido e che Morgan spa aveva a sua volta affidato a Joule srl. Risulta che a decorrere dal 31 maggio 2010 il contratto di appalto tra Ceva e Morgan era stato ceduto a Security Logistic Group spa, la quale aveva continuato ad avvalersi di Joule srl anche se poi il tribunale aveva dichiarato fallita la Security Logistic Group spa.
Il tribunale, accogliendo l’eccezione della ricorrente, rilevando che non era stato integrato il contraddittorio con la società appaltatrice fallita, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato dall’Inps, ex art. 633 c.p.c. e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. La Corte di appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, dichiarava l’Istituto previdenziale decaduto dalla facoltà di azionare nei confronti della società opponente i crediti contributivi oggetto di controversia, per il decorso del termine biennale, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03 (in ciò richiamando, per esteso, altro precedente della medesima Corte d’appello), in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era del 18.4.13, a fronte di un appalto cessato in data 31.3.2011 e quindi, oltre il predetto termine biennale.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la società società Ceva Logistics Italia srl resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e, poi, dall’art. 1 comma 911, della legge n. 296/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato decaduto l’Inps, per decorso del termine biennale di cui alla rubrica, dal diritto di iscrivere a ruolo contributi e sanzioni, nei confronti della committente (la società Ceva Logistics Italia srl), coobbligata solidale con la società appaltatrice (Security Logistic Group spa) nel pagamento dei contributi previdenziali riferiti i lavoratori impegnati nell’appalto ed alle dipendenze della medesima società appaltatrice, valendo detto termine biennale di decadenza, ad avviso dell’Istituto, solo per la legittimazione dei lavoratori a richiedere sia le retribuzioni che i contributi previdenziali nei confronti della società committente, ma non per gli enti previdenziali che possono esercitare il diritto alla riscossione del credito contributivo fino al maturare della prescrizione, secondo la regola generale, non essendo gli enti stessi soggetti ad alcun termine di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e poi, dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296/06, degli artt. 2964, 2966 e 2967 cc., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che fosse intervenuta decadenza nei confronti dell’Inps, nonostante in data 1.3.13, entro due anni dalla conclusione del rapporto scaturente dal contratto di appalto, l’Istituto avesse provveduto a notificare il verbale ispettivo alla committente e, quindi, avesse compiuto unatto impeditivo della decadenza.
Il motivo primo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Infatti, i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass.n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione".
Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo").
Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore -non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perchè l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese