Ordinanza — n. 28702/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché tardivo , come specificamente eccepito dallacontroricorrente. Dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza della Corte di Appello di Palermo, oggetto della presente impugnazione, è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e non è stata notificata. Il ricorso per cassazione è stato notificato per mezzo di PECil 14 ottobre 2022.L’art. 327 c.p.c.dispone che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto, essendo stato notificato il ricorso oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di appello, l’impugnazione va dichiaratainammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 327 c.p; Ordinanza — n. 28702/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1406/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Carmela Santoro ha resistito con controricorso. Carmela Santoro hadepositato memoria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 24842/2022 propost o da: ASP Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n. 2, presso l’Avv. Andrea Arrabito, rappresentatae difes a da ll’ Avv. Giuseppe Mulé ; -ricorrente- contro Carmela Santoro, domiciliataper legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatae difesa dall’Avv. Giuseppe Limblici; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1406/2021 , pubblicata il 13 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 maggio 2017 Carmela Santoro, dipendente dell’ASP Agrigento e destinataria di incarico di alta specializzazione quale dirigente medico, ha chiesto accertarsi il suo diritto, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, al pagamento dell’indennità di posizione variabile maturata dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2012. Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 212/2020, ha accolto il ricorso.
L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1406/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Carmela Santoro ha resistito con controricorso. Carmela Santoro hadepositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso è inammissibile perché tardivo , come specificamente eccepito dallacontroricorrente. Dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza della Corte di Appello di Palermo, oggetto della presente impugnazione, è stata pubblicata il 13 aprile 2022 e non è stata notificata. Il ricorso per cassazione è stato notificato per mezzo di PECil 14 ottobre 2022.L’art. 327 c.p.c.dispone che, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Pertanto, essendo stato notificato il ricorso oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di appello, l’impugnazione va dichiaratainammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.800,00per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore delprocuratore dichiarat o si antistatario; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d