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Ordinanza — n. 28689/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28689/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28689/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24841/2022proposto da: ASP Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n. 2, presso l’Avv. Andrea Arrabito, rappresentatae difes a da ll’ Avv. Giuseppe Mulè ; -ricorrente- contro Ignazio Gerardi, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso l’Avv. Aloisia Bonsignore, e rappresentatoe difeso dall’Avv. Rosa Gerardi; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 305/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 28689/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2022, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Ignazio Gerardi ha resistito con controricorso.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno alla persona restituzione e risarcimento indennità per menomazione dell'integrità rilascio del titolo esecutivo d'indennizzo risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 24841/2022proposto da: ASP Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Ferrari n. 2, presso l’Avv. Andrea Arrabito, rappresentatae difes a da ll’ Avv. Giuseppe Mulè ; -ricorrente- contro Ignazio Gerardi, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso l’Avv. Aloisia Bonsignore, e rappresentatoe difeso dall’Avv. Rosa Gerardi; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 305/2022 , pubblicata il 6 aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 774/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare ad Ignazio Gerardi, medico titolare, dal 1° aprile 2007, dell’incarico dirigenziale di dirigente responsabile della struttura semplice U.O. Autocontrollo –Procedure Operative, la somma di € 500,00 al mese per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 305/2022, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi. Ignazio Gerardi ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Detto accordo ha previsto la condanna della P.A. ricorrente a rimborsare ad Ignazio Gerardi le spese di lite nella misura minima prevista dalle vigenti tabelle. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese di lite vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’adesione alla menzionata rinuncia (Cass., Sez. 2, n.18368 dell’8 giugno 2022), a nulla rilevando, ai fini della presente decisione, gli specifici accordi conclusi dalle parti in ordine a tali spese. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di consig