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Ordinanza — n. 28608/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28608/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28608/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a dalla controricorrente. RITENUTO CHE: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28608/2023 — snciv · Corte di Cassazione: a dalla controricorrente. RITENUTO CHE: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set

Parole chiave

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abbandono del procedimento desistenza dall'azione condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio chiusura della procedura di assistenza giudiziaria inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2.
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Testo completo

a dalla controricorrente. RITENUTO CHE: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set