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Ordinanza — n. 28603/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses public employment compensation claim due to appellant's formal withdrawal of the cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28603/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the legal proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. The lower court had previously awarded public employment compensation to a medical director for the health authority's failure to follow mandatory grading procedures under the collective agreement. The court ruled that the withdrawal, accepted by the opposing party, legally terminated the case without addressing the underlying merits of the compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings public employment compensation medical director grading collective agreement breach regime di risarcimento graduazione dei contributi indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

1 AULA ‘B’ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVOROcon domicilio digitale come da pec Registri giustizia; -ricorrente- con domicilio digitale come da pec Registri giustizia; -controricorrente- OGGETTO: RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGOavverso la sentenza n. 17/2021 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 02.02.2021, N.R.G. 528/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 26.09.2023 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI. RILEVATO CHE 1.la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda di Pietro Di Marco, titolare di incarico di alta specializzazione ex art. 27 lett. C) del CCNL dirigenza medica , l’aveva condannata a corrispondere al medesimo il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e la connessa pesatura degli incarichi ai fini della determinazione dell’indennità di posizione parte variabile aziendale per ilperiodo dal 1.4.2007 al 31.12.2012;

2. la Corte territoriale rilevava che in assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria previste dal contratto collettivo della dirigenza medica, l’indennità di posizione parte variabile non può essere determinata;

3. escludeva che il procedimento di graduazione fosse rimesso alla libera determinazione dell’Azienda e non soggetto a scadenze di sorta; riteneva dunque che la mancata attivazione di tali procedure configurasse l’inadempimento di un obbligo contrattuale;

4. in assenza di prova della circostanza che l’inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile all’Azienda, ne riteneva la responsabilità risarcitoria, condividendo la determinazione secondo equità nella misura indifferenziata fissata dall’Azienda medesima con la delibera n. 320 del 21.1.2013 proprio per porre fine al persistente inadempimento per il ritardo nella graduazione delle funzioni;

5. avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;6. Pietro Di Marco ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

7. in data 25 settembre 2023 l’AziendaSanitaria Provinciale di Agrigento ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente sottoscritto, ed in pari data la rinuncia è stata accettata dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 1.l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza ca