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Ordinanza — n. 28557/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings without substantive ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28557/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure. The appellant, ASP Agrigento, had previously lost a lower court judgment ordering payment of a professional indemnity to a veterinarian but later abandoned the appeal. Consequently, the court issued no substantive decision on the merits of the contract dispute or the damages claimed.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the proceedings are extinguished without any ruling on the merits, and no costs are assigned if the opposing party agrees.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure no ruling on merits litigation costs waiver risarcimento per errore giudiziario prestazioni indebitamente riscosse indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n.
Legge n. 228 del 2012
115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d.
art. 390 c.p
L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 18368 dell'8 giugno 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 16682/2022proposto da: ASP Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28/S, presso l’Avv. Gaetano Alessi, rappresentatae difes a da ll’ Avv. Valentina Fiorenza ; -ricorrente- contro Domenico Ferreri, domiciliatoper legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gaspare Friscia; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1417/2021 , pubblicata il 28 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 153/2020 il Tribunale di Agrigento ha condannato l’ASP Agrigento a pagare a Domenico Ferreri, medico titolare, dal 1° aprile 2007, di un incarico professionale di Veterinario Dirigente (area medica), la somma di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1417/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Domenico Ferreri ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio