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Ordinanza — n. 28543/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28543/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The procedural outcome was the extinction of the cassation proceedings following the appellant's formal withdrawal. Luigi Lalicata and Calogero Giuseppe Di Caro had been notified, but the withdrawing party performed no defensive activity. The court ruled that unilateral withdrawal extinguishes the process without requiring the opponent's acceptance and excluded the application of special cost provisions.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings without needing the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal unilateral procedural act extinction of proceedings civil procedure code no cost allocation ritiro dell'atto procedurale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560/2015
115/2002, trattandosi di norma latu sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

almente sottoscritto. RITENUTO CHE: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;3. nello specifico Luigi Lalicata e Calogero Giuseppe Di Caro sono rimasti intimati; 4. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva; 5. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma latu sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (Cass. n. 19560/2015). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2