Decreto — n. 28451/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24404/2019 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA ASL 1, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SERRANI rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI -ricorrente- contro PASQUALONE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO CROCETTA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 356/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28451/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 24404/2019 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA ASL 1, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SERRANI rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI -ricorrente- contro PASQUALONE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO CROCETTA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 356/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24404/2019 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA ASL 1, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA SERRANI rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI -ricorrente- contro PASQUALONE MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO CAMARDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO CROCETTA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 356/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d