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Ordinanza — n. 28388/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28388/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21115-2020 proposto da: GRASSO GESUALDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. PASQUALE 39, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CASTORINO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO ROMEO; - ricorrente - contro MORINA ANTONINO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PASQUA; Oggetto Lavoro subordinato Licenziamento orale R.G.N. 21115/2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 102/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2094 c.c; Ordinanza — n. 28388/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 2094 c.c. in punto di qualificazione del rapporto di lavoro ed all’art. 18, co. 1, L. 300/70, come modificato dalla L. 92/12. Assume che il vizio fatto valere risiede nella mancata individuazione, nel rapporto intercorso tra la Grasso e il Morina, degli indici sintomatici del lavoro subordinato, e che tanto aveva inoltre portato la Corte territoriale a negare l’applicazione, al caso di specie, delle conseguenze reali e obbligatorie connesse al regime sanzionatorio dell’art. 18, co. 1, L. 300/70.

Parole chiave

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rapporto di lavoro lavoro sostitutivo abbandono del posto di lavoro soppressione delle prestazioni contratto di lavoro in cascata licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 2094 c.c
per violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 2094 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21115-2020 proposto da: GRASSO GESUALDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. PASQUALE 39, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CASTORINO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO ROMEO; - ricorrente - contro MORINA ANTONINO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO PASQUA; Oggetto Lavoro subordinato Licenziamento orale R.G.N. 21115/2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 102/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 59/2019 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione proposta da Morina Antonino avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale con la quale, nella fase sommaria ex L. n. 92/2012, era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’opponente e Grasso Gesualda, era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato oralmente in data 28.10.2014 ed era stata ordinata la reintegra della Grasso nel posto di lavoro, con condanna al pagamento in suo favore delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catania accoglieva il reclamo proposto da Morina Antonino contro la sentenza di primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado dalla Grasso.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver esaminato le testimonianze raccolte, rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, le allegazioni della ricorrente non avevano trovato alcun riscontro nelle deposizioni testimoniali, né quanto alla sussistenza di un unico rapporto continuativo, né quanto agli indici della subordinazione, non potendosi dalle stesse desumere neppure l’osservanza di un orario di lavoro costante e regolare (sebbene variabile nel tempo) o la percezione di un compenso mensile fisso; e osservava che, anzi, erano emersi elementi di segno contrario.4. Avverso tale decisione Grasso Gesualda ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito l’intimata con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 2094 c.c. in punto di qualificazione del rapporto di lavoro ed all’art. 18, co. 1, L. 300/70, come modificato dalla L. 92/12. Assume che il vizio fatto valere risiede nella mancata individuazione, nel rapporto intercorso tra la Grasso e il Morina, degli indici sintomatici del lavoro subordinato, e che tanto aveva inoltre portato la Corte territoriale a negare l’applicazione, al caso di specie, delle conseguenze reali e obbligatorie connesse al regime sanzionatorio dell’art. 18, co. 1, L. 300/70.

2. Col secondo motivo deduce l’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene che la Corte d’appello ha omesso l’esame circa la prova, scaturita dalle dichiarazioni rese dalle testimoni Maceo e Merenda, in ordine al dies a quo del rapporto di lavoro in essere tra le parti del giudizio e degli orari di lavoro osservati dall’odierna ricorrente. Censura, altresì, la sentenza della Corte di merito là dove ha ritenuto, del tutto apoditticamente, che:

“le allegazioni della ricorrente non hanno trovato alcun riscontro nelle deposizioni testimoniali”. Infine, in ordine alla circostanzariferita dal teste Pisano (“Il signor Morina mi ha indirizzato per la consulenza commerciale presso la signora Grasso”), assume che tale circostanza, che potrebbe interpretarsi negativamente con il riferimento a un’attività di lavoro impiegata in via autonoma dalla signora Grasso, in verità rappresenta esplicita dimostrazione che il Morina coordinasse le attività della Grasso sino al punto di indirizzarle i propri clienti.3.

I due riassunti motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

4. E’ infatti pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732).

5. Come premesso in narrativa, la Corte d’appello, in base alla propria valutazione delle risultanze processuali, ha concluso nel senso di ritenere l’ “assenza, nella fattispecie, degli elementi basilari della subordinazione”.

6. Ebbene, come risulta chiaramente dallo svolgimento di entrambi i motivi di ricorso, essi –sotto l’apparente deduzione di violazione di norme di diritto e di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti –in realtà si basano, da un lato, su una critica dell’apprezzamento probatorio operato dalla Corte territoriale e, dall’altro, su una diversa lettura delle prove acquisite (cfr. in particolare pagg. 21-23 per il primo motivo e pagg. 25-27 per il secondo motivo); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

7. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Non sussistono, invece, i presupposti per la invocata responsabilità della stessa ex att. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, perché non risulta che la ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che ella abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco; sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario dellespese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a n