Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28383/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the appeal before the court's ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28383/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation request. Although the lower courts had ruled on unpaid wages and termination illegality, the appellant voluntarily renounced the appeal before the final decision. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were assigned.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal extinction of proceedings acceptance of renunciation no costs awarded substantive merits review indennità di disoccupazione retribuzione del lavoro incasso dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;
art. 390 c.p
art. 391 c.p
risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10923-2020 proposto da: SENATORE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n.32, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SANTORIELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA CITRO, MARCELLO MUROLO; - ricorrente - contro PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata Oggetto Lavoro subordinato Licenziamento orale Differenze retributive R.G.N. 10923/2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC e difesa dagli avvocati LORENZO IOELE, GIUSEPPE MAZZOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 992/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:

1. con sentenza n. 126/2017, il Tribunale di Salerno - in parziale accoglimento delle domande di Senatore Enrico, autista non regolarmente assunto, addetto all’accompagnamento degli alunni che frequentavano la Scuola Materna V. Schiavo, gestita dalla convenuta Parrocchia San Nicola di Bari -, aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal settembre 2000, l’illegittimità del licenziamento orale comunicato dalla datrice di lavoro, ed aveva condannato la resistente al pagamento di una somma di € 25.343,33 a titolo di differenze retributive e TFR, nonché al pagamento delle mensilità non percepite a far data dall’impugnativa del licenziamento del 6.4.2011, oltre accessori;

2. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Parrocchia San Nicola di Bari e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava tenuta e condannava l’appellante al pagamento in favore dell’appellato della somma di € 11.123,81 a titolo di differenze retributive ed € 6.960,99 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge; rigettava per il resto ogni altra domanda formulata nel ricorso introduttivo;3. avverso tale decisione Senatore Enrico ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

4. ha resistito l’intimata con controricorso; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori del ricorrente ha nno depositato nota che reca in allegato atto in cui Senatore Enrico rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto da detta parte personalmente, nonché dai suoi difensori ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; lo stesso atto in calce reca l’accettazione di tale rinuncia da parte dei difensori costituiti della controricorrente, che, stando alla procura in atti loro rilasciata, erano tra l’altro muniti del potere di accettare rinunce;

2. risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. nulla dev’essere quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara est