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Ordinanza — n. 28382/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28382/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28382/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Caciorgna Gilberto, Caciorgna Otello e Caciorgna Giuliana e rigettava l’appello principale proposto dall’Azienda Agricola Antinozzi contro la sentenza non definitiva n. 537/2014 e contro la sentenza definitiva n. 1306/2015 del Tribunale di Latina;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 28382/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 537/2014 e contro la sentenza definitiva n. 1306/2015 del Tribunale di Latina;

Parole chiave

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azienda agricola motivi di cassazione fondi strutturali per l'agricoltura fondo europeo agricolo di garanzia azione di contestazione affiliazione alle casse

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
risultando regolarela rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30054-2020 proposto da: AZIENDA AGRICOLA ANTINOZZI, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VI A DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA , dai quali è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro CACIORGNA GILBERTO, CACIORGNA OTELLO E CACIORGNA GIULIANA, domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 13 , Oggetto Accertamento rapporto di lavoro Licenziamento orale Differenze retributive R.G.N. 30054 /2020 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC presso lo studio degli avvocati VINCENZO SCHETTINO e RITA MASELLI, dai quali sono rappresentat i e dife si ; - controricorrent i - avverso la sentenza n. 507/2020della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/8/2020 R.G.N. 1657 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da Caciorgna Gilberto, Caciorgna Otello e Caciorgna Giuliana e rigettava l’appello principale proposto dall’Azienda Agricola Antinozzi contro la sentenza non definitiva n. 537/2014 e contro la sentenza definitiva n. 1306/2015 del Tribunale di Latina;

2. avverso tale decisione l’Azienda Agricola Antinozziha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. hannoresistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale i difensori della ricorrente h anno depositato atto in cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che, nelle more, le parti hanno definito transattivamente ogni reciproca pretesa e questione relative ai rapporti dedotti in giudizio e che, conseguentemente, la ricorrente non ha più interesse al ricorso; l’atto risulta sottoscritto con firma digitale da uno dei difensori della ricorrente, il quale, stando alla procura speciale in atti, è munito anche del potere di rinunciare, e lo stesso atto risultapoi notificato ai difensori dei controricorrenti;

2. risultando regolarela rinuncia al ricorso deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti, come richiesto dalla rinunciante nell’atto suddetto, tenendo conto che la rinuncia riflette una sopravvenuta definizione transattiva della controversia, in assenza di contestazioni a riguardo dei controricorrenti;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di