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Ordinanza — n. 28267/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the health authority against the medical director.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28267/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The underlying dispute involved a medical director's claim for compensation regarding the omission of official function grading procedures between 2008 and 2012. Since the withdrawal was properly executed and accepted, the court ruled that no further judicial determination was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, once accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the litigation without the need for a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation civil procedure code health authority liability function grading omission responsabilità medica risarcimento per errore giudiziario prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art.
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.
Art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002
civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass.
art. 391 cod. proc. civ
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15826-2022 proposto da: ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CUCCHIARA; -ricorrente - contro SALA BARTOLO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.15826/2022 Cron.

Rep. Ud.26/09/2023 CC SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE FRISCIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 878/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 28 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da Bartolo Sala nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Sala prestava servizio quale dirigente medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato,per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, all’importo mensile di € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Sala; - che, in prossimità della disposta adunanza camerale , la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Co